Art. 37 
 
              Obblighi del titolare nella perforazione 
 
  1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento  che  possa
provocare  modifiche  al   previsto   svolgimento   dei   lavori   di
perforazione e' riportato sul  giornale  di  sonda  e  immediatamente
comunicato alla Sezione UNMIG competente. Il rapporto giornaliero  di
perforazione e' reso disponibile per  via  elettronica  alla  Sezione
UNMIG competente. 
  2. Il titolare e' tenuto a conservare, a disposizione della Sezione
UNMIG   competente,   i   campioni   rappresentativi   delle    rocce
attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni
siano stati completamente usati  per  le  analisi  degli  idrocarburi
rinvenuti e delle acque di strato, nonche' i risultati  di  eventuali
analisi effettuate. 
  3. I campioni devono recare le  indicazioni  atte  a  precisare  il
pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondita' di prelievo e la
loro orientazione, con l'individuazione delle estremita' superiore  e
inferiore. Essi non possono essere  distrutti  o  dispersi  prima  di
diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio. 
  4. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare
trasmette al Ministero ed alla Sezione UNMIG  competente  il  profilo
geologico del foro, corredato da una relazione, in formato  digitale,
dei risultati delle  diagrafie  effettuate  in  foro,  da  grafici  e
notizie relative a tutte  le  operazioni  eseguite  ed  ai  risultati
ottenuti.