Art. 37 Obblighi del titolare nella perforazione 1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione e' riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione UNMIG competente. Il rapporto giornaliero di perforazione e' reso disponibile per via elettronica alla Sezione UNMIG competente. 2. Il titolare e' tenuto a conservare, a disposizione della Sezione UNMIG competente, i campioni rappresentativi delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonche' i risultati di eventuali analisi effettuate. 3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondita' di prelievo e la loro orientazione, con l'individuazione delle estremita' superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio. 4. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato da una relazione, in formato digitale, dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.