Art. 39 
 
          Chiusura di un pozzo e ripristino aree minerarie 
 
  1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente  un
pozzo  sterile  o  esaurito  o  comunque  non  utilizzabile   o   non
suscettibile di  assicurare  ulteriormente  produzione  in  quantita'
commerciale, richiede l'autorizzazione alla Sezione UNMIG  competente
precisando il piano di sistemazione  del  pozzo  stesso  e  dell'area
impegnata. 
  2. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura  mineraria
del pozzo,  con  l'indicazione  delle  operazioni  effettuate,  e  lo
trasmette  alla  Sezione  UNMIG  competente.  Dell'avvenuta  chiusura
mineraria dei pozzi  in  terraferma  viene  data  comunicazione  alla
regione interessata. 
  3. La Sezione  UNMIG  competente  redige  il  verbale  di  chiusura
mineraria. 
  4.  Nei  programmi  delle  attivita'  di  ricerca,  perforazione  e
coltivazione di cui all' art. 4, comma 4, lettere a), b) e c) e  all'
art. 36, comma 3, il titolare prevede le  necessarie  azioni  per  la
caratterizzazione e per l'eventuale bonifica del  sito  ai  fini  del
successivo  rilascio  dello  stesso  senza  vincoli  derivanti  dalla
pregressa attivita' di perforazione. 
  5.  La  Sezione  UNMIG  competente  attesta  la  conclusione  delle
attivita'  di  chiusura  mineraria  e  rimozione  degli  impianti   e
trasmette tale attestazione al Ministero, ai fini della cancellazione
del titolo minerario. Per le attivita' in terraferma, il programma di
ripristino dell'area impegnata dalla precedente  attivita'  mineraria
e' autorizzato dalla Sezione  UNMIG  previa  intesa  con  la  Regione
competente per  territorio,  o  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Al termine dei lavori la Sezione UNMIG redige il verbale  di
avvenuto ripristino secondo il programma autorizzato e ne invia copia
al Ministero, alla Regione o Provincia autonoma.