Art. 39 Chiusura di un pozzo e ripristino aree minerarie 1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantita' commerciale, richiede l'autorizzazione alla Sezione UNMIG competente precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata. 2. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla Sezione UNMIG competente. Dell'avvenuta chiusura mineraria dei pozzi in terraferma viene data comunicazione alla regione interessata. 3. La Sezione UNMIG competente redige il verbale di chiusura mineraria. 4. Nei programmi delle attivita' di ricerca, perforazione e coltivazione di cui all' art. 4, comma 4, lettere a), b) e c) e all' art. 36, comma 3, il titolare prevede le necessarie azioni per la caratterizzazione e per l'eventuale bonifica del sito ai fini del successivo rilascio dello stesso senza vincoli derivanti dalla pregressa attivita' di perforazione. 5. La Sezione UNMIG competente attesta la conclusione delle attivita' di chiusura mineraria e rimozione degli impianti e trasmette tale attestazione al Ministero, ai fini della cancellazione del titolo minerario. Per le attivita' in terraferma, il programma di ripristino dell'area impegnata dalla precedente attivita' mineraria e' autorizzato dalla Sezione UNMIG previa intesa con la Regione competente per territorio, o le province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei lavori la Sezione UNMIG redige il verbale di avvenuto ripristino secondo il programma autorizzato e ne invia copia al Ministero, alla Regione o Provincia autonoma.