Art. 20 Misure urgenti per la funzionalita' del processo amministrativo 1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".