Art. 21 
 
 
  Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere  sul
fondo istituito ai sensi del comma  96,  un  contingente  massimo  di
2.000 unita' di personale amministrativo proveniente  dagli  enti  di
area   vasta,   da   inquadrare   nel   ruolo    dell'amministrazione
giudiziaria.".