Art. 39
Misure di risoluzione
1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo
per la gestione delle attivita';
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo
per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una
delle altre misure indicate nel comma 1.