Art. 26
Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato
1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto
del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone
vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle
zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la
sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di
digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine
non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio
dell'azoto, cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato e' effettuato secondo le
indicazioni dell'Allegato IX.