Art. 26 
 
 
     Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato 
 
  1. L'utilizzazione agronomica del digestato  avviene  nel  rispetto
del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per  anno  in  zone
vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1,  nelle
zone non vulnerabili, al raggiungimento dei  quali  concorre  per  la
sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La  quota  di
digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine
non zootecnica  e'  conteggiata  tra  le  altre  fonti  nel  bilancio
dell'azoto, cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5. 
  2. Il calcolo dell'azoto nel digestato  e'  effettuato  secondo  le
indicazioni dell'Allegato IX.