Art. 26 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato 1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti nell'art. 14, comma 1, nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, cosi' come previsto dal PUA di cui all'art. 5. 2. Il calcolo dell'azoto nel digestato e' effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato IX.