Art. 65 
 
                   Acque reflue dei frantoi oleari 
 
  1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Sono altresi' assimilate alle acque reflue  domestiche,  ai
fini  dello  scarico  in  pubblica  fognatura,  le  acque  reflue  di
vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la  tutela  del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli  scarichi
delle acque reflue urbane, lo scarico  di  acque  di  vegetazione  in
pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il
gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione,
per i frantoi  che  trattano  olive  provenienti  esclusivamente  dal
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in
aree scoscese o  terrazzate  ove  i  metodi  di  smaltimento  tramite
fertilizzazione e  irrigazione  non  siano  agevolmente  praticabili,
previo idoneo trattamento che  garantisca  il  rispetto  delle  norme
tecniche,  delle  prescrizioni  regolamentari  e  dei  valori  limite
adottati dal gestore del  servizio  idrico  integrato  in  base  alle
caratteristiche   e   all'effettiva    capacita'    di    trattamento
dell'impianto di depurazione». 
 
          Note all'art. 65: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  101,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 101.  Criteri  generali  della  disciplina  degli
          scarichi. - 1. Tutti  gli  scarichi  sono  disciplinati  in
          funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
          idrici  e  devono  comunque  rispettare  i  valori   limite
          previsti nell'Allegato 5  alla  parte  terza  del  presente
          decreto.  L'autorizzazione  puo'  in  ogni  caso  stabilire
          specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
          per  i  periodi  di  avviamento  e   di   arresto   e   per
          l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori  periodi
          transitori necessari per  il  ritorno  alle  condizioni  di
          regime. 
              2.  Ai  fini  di  cui   al   comma   1,   le   regioni,
          nell'esercizio della  loro  autonomia,  tenendo  conto  dei
          carichi  massimi  ammissibili  e  delle  migliori  tecniche
          disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di  emissione,
          diversi da quelli di cui all'Allegato 5  alla  parte  terza
          del  presente  decreto,  sia  in   concentrazione   massima
          ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in
          ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o  famiglie
          di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori
          limite meno restrittivi di quelli fissati  nell'Allegato  5
          alla parte terza del presente decreto: 
              a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque
          reflue urbane in corpi idrici superficiali; 
              b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque
          reflue urbane in corpi  idrici  superficiali  ricadenti  in
          aree sensibili; 
              c) nella  Tabella  3/A,  per  i  cicli  produttivi  ivi
          indicati; 
              d) nelle Tabelle 3 e 4, per  quelle  sostanze  indicate
          nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 
              3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici
          e di quelli ad  essi  assimilati  ai  sensi  del  comma  7,
          lettera  e),  devono  essere  resi   accessibili   per   il
          campionamento da parte  dell'autorita'  competente  per  il
          controllo  nel  punto  assunto   a   riferimento   per   il
          campionamento, che, salvo quanto  previsto  dall'art.  108,
          comma  4,  va  effettuato  immediatamente  a  monte   della
          immissione nel recapito in tutti gli impluvi  naturali,  le
          acque superficiali e  sotterranee,  interne  e  marine,  le
          fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 
              4.  L'autorita'  competente   per   il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare tutte le  ispezioni  che  ritenga
          necessarie per l'accertamento delle  condizioni  che  danno
          luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo'  richiedere
          che scarichi parziali contenenti  le  sostanze  di  cui  ai
          numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17  e  18
          della tabella  5  dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del
          presente decreto subiscano un trattamento particolare prima
          della loro confluenza nello scarico generale. 
              5. I valori limite di emissione non  possono  in  alcun
          caso  essere  conseguiti  mediante  diluizione  con   acque
          prelevate  esclusivamente  allo  scopo.  Non  e'   comunque
          consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio
          o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
          di cui al comma 4, prima del trattamento degli  stessi  per
          adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente
          decreto. L'autorita' competente, in sede di  autorizzazione
          prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento,  di
          lavaggio, ovvero impiegate per la  produzione  di  energia,
          sia  separato  dagli  scarichi  terminali   contenenti   le
          sostanze di cui al comma 4. 
              6. Qualora  le  acque  prelevate  da  un  corpo  idrico
          superficiale presentino parametri con valori  superiori  ai
          valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico  e'
          fissata in  base  alla  natura  delle  alterazioni  e  agli
          obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore.  In  ogni
          caso le acque devono essere restituite con  caratteristiche
          qualitative  non  peggiori  di  quelle  prelevate  e  senza
          maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
          sono state prelevate. 
              7. Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai  fini  della
          disciplina degli  scarichi  e  delle  autorizzazioni,  sono
          assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: 
              a) provenienti da imprese  dedite  esclusivamente  alla
          coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; 
              b) provenienti da  imprese  dedite  ad  allevamento  di
          bestiame; 
              c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di  cui
          alle lettere a) e b)  che  esercitano  anche  attivita'  di
          trasformazione  o  di   valorizzazione   della   produzione
          agricola,  inserita   con   carattere   di   normalita'   e
          complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
          e  con  materia  prima  lavorata  proveniente   in   misura
          prevalente dall'attivita' di coltivazione  dei  terreni  di
          cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'; 
              d)  provenienti  da  impianti  di  acquacoltura  e   di
          piscicoltura  che  diano  luogo  a   scarico   e   che   si
          caratterizzino per  una  densita'  di  allevamento  pari  o
          inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio  d'acqua  o
          in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari   o
          inferiore a 50 litri al minuto secondo; 
              e) aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a
          quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; 
              f) provenienti da attivita'  termali,  fatte  salve  le
          discipline regionali di settore. 
              7-bis.  Sono  altresi'  assimilate  alle  acque  reflue
          domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le
          acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine  di
          assicurare la  tutela  del  corpo  idrico  ricettore  e  il
          rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue
          urbane, lo scarico di  acque  di  vegetazione  in  pubblica
          fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo  dell'ambito  e
          il gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di
          depurazione, per i frantoi che trattano  olive  provenienti
          esclusivamente  dal  territorio  regionale  e  da   aziende
          agricole  i  cui  terreni  insistono  in  aree  scoscese  o
          terrazzate   ove   i   metodi   di   smaltimento    tramite
          fertilizzazione  e  irrigazione   non   siano   agevolmente
          praticabili, previo idoneo trattamento  che  garantisca  il
          rispetto   delle   norme   tecniche,   delle   prescrizioni
          regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore  del
          servizio idrico integrato in base  alle  caratteristiche  e
          all'effettiva capacita'  di  trattamento  dell'impianto  di
          depurazione. 
              8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          parte terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni
          due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del  territorio  e  del  mare,  al  Servizio
          geologico   d'Italia   -Dipartimento   difesa   del   suolo
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (ISPRA)  e  all'Autorita'  di  vigilanza  sulle
          risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla
          funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento  dei
          relativi fanghi, secondo le modalita' di cui  all'art.  75,
          comma 5. 
              9. Al fine di assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione
          delle informazioni sullo  stato  dell'ambiente  le  regioni
          pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e
          siti internet istituzionali, una relazione sulle  attivita'
          di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
          competenza, secondo le modalita' indicate  nel  decreto  di
          cui all'art. 75, comma 5. 
              10.  Le  Autorita'  competenti  possono  promuovere   e
          stipulare accordi e contratti  di  programma  con  soggetti
          economici interessati, al fine  di  favorire  il  risparmio
          idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il  recupero
          come materia  prima  dei  fanghi  di  depurazione,  con  la
          possibilita'  di  ricorrere  a  strumenti   economici,   di
          stabilire   agevolazioni   in   materia   di    adempimenti
          amministrativi e  di  fissare,  per  le  sostanze  ritenute
          utili, limiti  agli  scarichi  in  deroga  alla  disciplina
          generale, nel rispetto comunque delle norme  comunitarie  e
          delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
          qualita'."