Art. 66 
 
Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
  n. 152, in materia di scambio di beni usati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1,  i  comuni  possono  individuare
anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea,  finalizzata
allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente
idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e
alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta  possono
anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della
produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di
beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di
intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene
urbana». 
 
          Note all'art. 66: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  180-bis,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 180-bis Riutilizzo di prodotti e preparazione per
          il   riutilizzo   dei   rifiuti.   -   1.   Le    pubbliche
          amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive
          competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei
          prodotti e la preparazione per il riutilizzo  dei  rifiuti.
          Tali iniziative possono consistere anche in: 
              a) uso di strumenti economici; 
              b)  misure  logistiche,  come  la  costituzione  ed  il
          sostegno    di    centri    e    reti    accreditati     di
          riparazione/riutilizzo; 
              c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento
          dei  contratti  pubblici,  di  idonei  criteri,  ai   sensi
          dell'art. 83, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e previsione  delle  condizioni  di
          cui agli articoli  68,  comma  3,  lettera  b),  e  69  del
          medesimo decreto; a tale fine il Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare  adotta  entro  sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione i decreti attuativi  di  cui  all'art.  2  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
              d) definizione di obiettivi quantitativi; 
              e) misure educative; 
              f) promozione di accordi di programma. 
              1-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  i  comuni  possono
          individuare  anche  appositi  spazi,  presso  i  centri  di
          raccolta di cui all'art. 183, comma  1,  lettera  mm),  per
          l'esposizione  temporanea,  finalizzata  allo  scambio  tra
          privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
          riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
          individuate apposite aree adibite al  deposito  preliminare
          alla raccolta dei rifiuti destinati alla  preparazione  per
          il riutilizzo e alla raccolta di beni  riutilizzabili.  Nei
          centri di raccolta possono anche essere  individuati  spazi
          dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti,  con
          l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da  destinare
          al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
          e  schemi  di   filiera   degli   operatori   professionali
          dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
          igiene urbana. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  adottate  le  ulteriori  misure
          necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti  e  la
          preparazione  dei  rifiuti   per   il   riutilizzo,   anche
          attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa  del
          produttore  del  prodotto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottarsi
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite le modalita' operative
          per  la  costituzione  e  il  sostegno  di  centri  e  reti
          accreditati di cui al comma 1, lett. b),  ivi  compresa  la
          definizione di procedure autorizzative semplificate e di un
          catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di  prodotti
          che   possono   essere   sottoposti,   rispettivamente,   a
          riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica."