Art. 66 
 
 
               (Consultazioni preliminari di mercato) 
 
  1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono  svolgere  consultazioni  di  mercato  per  la
preparazione  dell'appalto  e  per  lo  svolgimento  della   relativa
procedura e per informare gli operatori economici  degli  appalti  da
essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono  acquisire  consulenze,  relazioni  o   altra
documentazione tecnica  da  parte  di  esperti,  di  partecipanti  al
mercato  nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  nel  presente
codice, o da parte di  autorita'  indipendenti.  Tale  documentazione
puo' essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della
procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare
la concorrenza e non comporti una  violazione  dei  principi  di  non
discriminazione e di trasparenza.