Art. 67 
 
 
        (Partecipazione precedente di candidati o offerenti) 
 
  1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a  un
candidato o a un offerente abbia fornito  la  documentazione  di  cui
all'articolo  66,  comma  2,  o  abbia  altrimenti  partecipato  alla
preparazione  della   procedura   di   aggiudicazione   dell'appalto,
l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire
che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato
o dell'offerente stesso. La  comunicazione  agli  altri  candidati  e
offerenti di  informazioni  pertinenti  scambiate  nel  quadro  della
partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della
procedura o ottenute a seguito di  tale  partecipazione,  nonche'  la
fissazione  di  termini  adeguati  per  la  ricezione  delle  offerte
costituisce minima misura adeguata. 
  2. Qualora non sia in alcun modo possibile  garantire  il  rispetto
del  principio  della  parita'  di  trattamento,   il   candidato   o
l'offerente interessato e' escluso dalla  procedura.  In  ogni  caso,
prima  di  provvedere  alla  loro  esclusione,   la   amministrazione
aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro  un  termine
comunque non  superiore  a  dieci  giorni,  a  provare  che  la  loro
partecipazione alla preparazione della  procedura  di  aggiudicazione
dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 
  3. Le  misure  adottate  dall'amministrazione  aggiudicatrice  sono
indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente
codice.