Art. 68 
 
 
                        (Specifiche tecniche) 
 
  1. Le specifiche tecniche indicate al punto  1  dell'allegato  XIII
sono inserite nei documenti di gara e definiscono le  caratteristiche
previste  per  lavori,  servizi  o  forniture.  Tali  caratteristiche
possono  inoltre  riferirsi  allo  specifico  processo  o  metodo  di
produzione o prestazione dei lavori, delle forniture  o  dei  servizi
richiesti, o a uno specifico processo  per  un'altra  fase  del  loro
ciclo di vita anche  se  questi  fattori  non  sono  parte  del  loro
contenuto   sostanziale,   purche'   siano   collegati    all'oggetto
dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 
  2.  Le  specifiche  tecniche  possono,  altresi',  indicare  se  e'
richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale. 
  3. Per tutti gli appalti destinati  all'uso  da  parte  di  persone
fisiche, sia  che  si  tratti  del  pubblico  che  del  personale  di
un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario  che  le  specifiche
tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate  in
modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora
i requisiti di accessibilita' obbligatori siano adottati con un  atto
giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche  devono  essere
definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di
accessibilita' per le persone  con  disabilita'  o  di  progettazione
adeguata per tutti gli utenti. 
  4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso  degli  operatori
economici alla procedura di aggiudicazione e  non  devono  comportare
direttamente o indirettamente  ostacoli  ingiustificati  all'apertura
degli appalti pubblici alla concorrenza. 
  5. Fatte  salve  le  regole  tecniche  nazionali  obbligatorie,  le
specifiche  tecniche  sono  formulate  secondo  una  delle  modalita'
seguenti: 
  a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le
caratteristiche  ambientali,  a  condizione  che  i  parametri  siano
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di  determinare
l'oggetto  dell'appalto  e  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  di
aggiudicare l'appalto; 
  b) mediante riferimento a  specifiche  tecniche  e,  in  ordine  di
preferenza,  alle  norme  che   recepiscono   norme   europee,   alle
valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche  comuni,  alle
norme  internazionali,  ad  altri  sistemi  tecnici  di   riferimento
adottati dagli organismi europei di normalizzazione  o  in  mancanza,
alle norme, omologazioni tecniche o specifiche  tecniche,  nazionali,
in materia di progettazione, calcolo e realizzazione  delle  opere  e
uso delle forniture. Ciascun riferimento  contiene  l'espressione  «o
equivalente»; 
  c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui  alla
lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella  lettera  b)
quale mezzo per presumere  la  conformita'  con  tali  prestazioni  o
requisiti funzionali; 
  d) mediante  riferimento  alle  specifiche  tecniche  di  cui  alla
lettera b)  per  talune  caratteristiche  e  alle  prestazioni  o  ai
requisiti  funzionali  di  cui  alla  lettera   a)   per   le   altre
caratteristiche. 
  6. Salvo  che  siano  giustificate  dall'oggetto  dell'appalto,  le
specifiche  tecniche  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o
provenienza determinata o un procedimento particolare  caratteristico
dei  prodotti  o  dei  servizi  forniti  da  un  operatore  economico
specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un  brevetto  o  a  un
tipo, a un'origine o a una produzione specifica  che  avrebbero  come
effetto di favorire o eliminare talune  imprese  o  taluni  prodotti.
Tale  menzione  o  riferimento  sono  tuttavia  consentiti,  in   via
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa
e  intelligibile  dell'oggetto   dell'appalto   non   sia   possibile
applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento  sono
accompagnati dall'espressione «o equivalente». 
  7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento  alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni
aggiudicatrici  non  possono  dichiarare  inammissibile  o  escludere
un'offerta per il motivo che i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle  quali  hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con
qualsiasi mezzo  appropriato,  compresi  i  mezzi  di  prova  di  cui
all'articolo 86, che le soluzioni  proposte  ottemperano  in  maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 
  8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 5, lettera
a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici  non  possono
dichiarare  inammissibile  o  escludere  un'offerta  di  lavori,   di
forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce  una  norma
europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica  tecnica
comune, a  una  norma  internazionale  o  a  un  sistema  tecnico  di
riferimento adottato da un organismo europeo  di  normalizzazione  se
tali specifiche contemplano le prestazioni o i  requisiti  funzionali
da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente  e'  tenuto  a
dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova
di cui all'articolo 86, che  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
conformi alla norma  ottemperino  alle  prestazioni  e  ai  requisiti
funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.