Art. 70 
 
 
                     (Avvisi di preinformazione) 
 
  1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni
anno,  l'intenzione  di  bandire  per  l'anno   successivo   appalti,
pubblicando  un  avviso  di  preinformazione.  L'avviso,  recante  le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte  I,  lettera  B,  sezione
B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio  profilo  di
committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla  soglia
di cui all'articolo 36, l'avviso  di  preinformazione  e'  pubblicato
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In  quest'ultimo  caso
le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio  un  avviso  della
pubblicazione sul proprio profilo di committente, come  indicato  nel
citato  allegato.  L'avviso   contiene   le   informazioni   di   cui
all'allegato XIV, parte I, lettera A. 
  2. Per le  procedure  ristrette  e  le  procedure  competitive  con
negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso  di
preinformazione come indizione di  gara  a  norma  dell'articolo  59,
comma 5, purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisce specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indica che l'appalto sara' aggiudicato  mediante  una  procedura
ristretta  o  una  procedura  competitiva  con   negoziazione   senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di  gara  e  invita
gli  operatori  economici  interessati  a  manifestare   il   proprio
interesse; 
  c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettera B,  sezione  B.1,  le  informazioni  di  cui  al  medesimo
allegato, sezione B.2; 
  d) e' stato inviato alla pubblicazione  non  meno  di  trentacinque
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio  dell'invito
a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1. 
  3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato sul profilo di
committente quale pubblicazione supplementare a livello  nazionale  a
norma  dell'articolo  73.   Il   periodo   coperto   dall'avviso   di
preinformazione puo' durare al massimo  dodici  mesi  dalla  data  di
trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso  di
appalti pubblici per  servizi  sociali  e  altri  servizi  specifici,
l'avviso di preinformazione di cui all'articolo  59,  comma  5,  puo'
coprire un periodo piu' lungo di dodici mesi.