Art. 72 
 
 
  (Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 
 
  1. Gli avvisi e  i  bandi  di  cui  agli  articoli  70,  71  e  98,
contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di
modelli  di  formulari,  compresi  i  modelli  di  formulari  per  le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle  pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica  e  pubblicati  conformemente
all'allegato V. 
  2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma  1  sono  pubblicati  entro
cinque giorni dalla loro trasmissione, salve  le  disposizioni  sulla
loro  pubblicazione  da  parte   dell'Ufficio   delle   pubblicazioni
dell'Unione europea. 
  3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in  una  o  piu'
delle lingue ufficiali delle  istituzioni  dell'Unione  scelte  dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali  lingue  e'  l'unico
facente fede. Le stazioni  appaltanti  italiane  scelgono  la  lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella  Provincia  autonoma  di
Bolzano  in  materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi
importanti  di  ciascun  avviso  o  bando,  indicati  dalle  stazioni
appaltanti  nel  rispetto  dei  principi   di   trasparenza   e   non
discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
  4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi  di  preinformazione  di
cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara
che  istituiscono  un  sistema  dinamico  di  acquisizione,  di   cui
all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: 
  a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al
ricevimento di un avviso di aggiudicazione di  cui  all'articolo  129
che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di  indizione  di
gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia,  nel  caso
di appalti pubblici per servizi sociali e  altri  servizi  specifici,
l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera
b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza  del  periodo  di
validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto  dall'articolo  98,  indicante  che  non
saranno   aggiudicati   ulteriori   appalti   nel   periodo   coperto
dall'indizione di gara; 
  b) nel caso di avvisi di indizione  di  gara  che  istituiscono  un
sistema dinamico di acquisizione, per il  periodo  di  validita'  del
sistema dinamico di acquisizione. 
  5. La conferma della ricezione dell'avviso  e  della  pubblicazione
dell'informazione  trasmessa,   con   menzione   della   data   della
pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio  delle
pubblicazioni   dell'Unione   europea   vale   come    prova    della
pubblicazione. 
  6. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  pubblicare  avvisi
relativi ad appalti pubblici che non  sono  soggetti  all'obbligo  di
pubblicazione previsto dal presente codice,  a  condizione  che  essi
siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni  dell'Unione  europea
per via elettronica secondo il modello e le modalita' di trasmissione
precisate al comma 1.