Art. 73 
 
 
                 (Pubblicazione a livello nazionale) 
 
  1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98  non  sono
pubblicati in ambito nazionale  prima  della  pubblicazione  a  norma
dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo' comunque avere luogo
a livello nazionale qualora la stessa non sia stata  notificata  alle
amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore  dalla  conferma
della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72. 
  2. Gli  avvisi  e  i  bandi  pubblicati  a  livello  nazionale  non
contengono informazioni diverse da quelle contenute  negli  avvisi  o
bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o
pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano  la  data  della
trasmissione dell'avviso  o  bando  all'Ufficio  delle  pubblicazioni
dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente. 
  3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di
committente prima della trasmissione all'Ufficio delle  pubblicazioni
dell'Unione europea dell'avviso  che  ne  annuncia  la  pubblicazione
sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 
  4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi  e  i
bandi  sono,  altresi',  pubblicati  senza  oneri  sul  profilo   del
committente della stazione appaltante e  sulla  piattaforma  digitale
dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione  applicativa  con  i
sistemi informatizzati delle regioni e le  piattaforme  regionali  di
e-procurement. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono  definiti  gli
indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la  certezza
della data di pubblicazione e adeguati livelli di  trasparenza  e  di
conoscibilita',  anche  con  l'utilizzo   della   stampa   quotidiana
maggiormente  diffusa  nell'area  interessata.  Il  predetto  decreto
individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi  devono  anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto  giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della  documentazione  da
parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. La pubblicazione di informazioni  ulteriori,  complementari  o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel  presente  codice,  avviene
esclusivamente in via telematica e non comporta  oneri  finanziari  a
carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto
di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11. 
  5.  Gli  effetti  giuridici   che   l'ordinamento   connette   alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.