Art. 74 
 
 
         (Disponibilita' elettronica dei documenti di gara) 
 
  1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e
diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere  dalla
data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli  70  e
72 o dalla data di invio di un  invito  a  confermare  interesse.  Il
testo  dell'avviso  o  dell'invito  a  confermare  interesse   indica
l'indirizzo Internet  presso  il  quale  i  documenti  di  gara  sono
accessibili. 
  2. Se non e'  possibile  offrire  accesso  gratuito,  illimitato  e
diretto per via elettronica a determinati documenti di gara  per  uno
dei motivi di  cui  all'articolo  52,  comma  1,  terzo  periodo,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  possono   indicare   nell'avviso   o
nell'invito a confermare interesse che i medesimi  documenti  saranno
trasmessi per posta  elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi
negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilita',  per  vie
diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4.  In
tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e'  prorogato
di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza  debitamente  dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. 
  3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e
diretto per via elettronica a determinati documenti di  gara  perche'
le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo  52,
comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito
a confermare interesse quali misure richiedono al fine di  proteggere
la natura riservata delle informazioni e in  che  modo  e'  possibile
ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso,  il  termine
per la presentazione delle offerte e'  prorogato  di  cinque  giorni,
tranne nei  casi  di  urgenza  debitamente  dimostrati  di  cui  agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. 
  4. Sempre che siano state richieste in tempo  utile,  le  ulteriori
informazioni sul capitolato d'oneri  e  sui  documenti  complementari
sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli  offerenti  che
partecipano alla procedura d'appalto almeno sei  giorni  prima  della
scadenza del termine stabilito per la  ricezione  delle  offerte.  In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma  3  e
61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.