Art. 76 
 
 
           (Informazione dei candidati e degli offerenti) 
 
  1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche  modalita'
di   pubblicazione   stabilite   dal   presente   codice,   informano
tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni
adottate  riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,
all'aggiudicazione di un  appalto  o  all'ammissione  ad  un  sistema
dinamico  di  acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi  dell'eventuale
decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un
appalto per il quale e' stata indetta una  gara  o  di  riavviare  la
procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
  2.    Su    richiesta    scritta    dell'offerente     interessato,
l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente  e  comunque
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta: 
  a) ad ogni offerente  escluso,  i  motivi  del  rigetto  della  sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e  8,  i
motivi della decisione di non equivalenza o della  decisione  secondo
cui i lavori, le  forniture  o  i  servizi  non  sono  conformi  alle
prestazioni o ai requisiti funzionali; 
  b) ad ogni offerente che abbia  presentato  un'offerta  ammessa  in
gara  e  valutata,  le  caratteristiche  e  i  vantaggi  dell'offerta
selezionata  e  il  nome  dell'offerente  cui  e'  stato  aggiudicato
l'appalto o delle parti dell'accordo quadro; 
  c) ad ogni offerente che abbia  presentato  un'offerta  ammessa  in
gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento  delle  negoziazioni  e
del dialogo con gli offerenti. 
  3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo
periodo, contestualmente alla  pubblicazione  ivi  prevista  e'  dato
avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
valutazione  dei   requisiti   soggettivi,   economico-finanziari   e
tecnico-professionali,  indicando   l'ufficio   o   il   collegamento
informatico ad accesso riservato dove  sono  disponibili  i  relativi
atti. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le  informazioni
relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,  alla  conclusione   di
accordi  quadro  o  all'ammissione  ad   un   sistema   dinamico   di
acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro  diffusione  ostacola
l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse  pubblico,  o
pregiudica i legittimi interessi commerciali di  operatori  economici
pubblici o privati o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
  5. Le stazioni appaltanti  comunicano  d'ufficio  immediatamente  e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: 
  a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente  che  segue
nella  graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che   hanno   presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la  cui  candidatura  o  offerta
siano  state  escluse  se   hanno   proposto   impugnazione   avverso
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche' a
coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito,  se  tali
impugnazioni non siano state respinte con  pronuncia  giurisdizionale
definitiva; 
  b) l'esclusione agli offerenti esclusi; 
  c) la decisione  di  non  aggiudicare  un  appalto  ovvero  di  non
concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 
  d)  la  data   di   avvenuta   stipulazione   del   contratto   con
l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla  lettera  a)  del  presente
comma. 
  6. Le comunicazioni di cui al comma 4  sono  fatte  mediante  posta
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.
Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data
di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.