Art. 26 
 
           Attribuzioni del responsabile della banca dati 
 
  1. Responsabile della banca dati e del trattamento  dati  ai  sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni, e' il Direttore del servizio per il sistema
informativo  interforze  della  Direzione  centrale   della   polizia
criminale del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno,  che  esercita  le   funzioni   di   responsabile   del
trattamento dati senza facolta' di delega. 
  2. Il responsabile della banca dati assicura la funzionalita' della
banca dati ai fini  della  completezza  delle  informazioni  in  essa
contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione
di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel  rispetto  di  quanto
disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni. Il predetto responsabile impartisce  al  personale  di
cui all'articolo 7, comma 1, le  istruzioni  necessarie  al  corretto
funzionamento della banca  dati  ed  effettua  verifiche  periodiche,
anche a campione, sulle operazioni di  trattamento  effettuate  dagli
operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1. 
  3. Titolare del trattamento dei dati  della  banca  dati  ai  sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art.  29  (Responsabile  del  trattamento).  -  1.  Il
          responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 
              2. Se designato, il  responsabile  e'  individuato  tra
          soggetti che per  esperienza,  capacita'  ed  affidabilita'
          forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
          disposizioni in materia di  trattamento,  ivi  compreso  il
          profilo relativo alla sicurezza. 
              3. Ove necessario per esigenze  organizzative,  possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti. 
              4.   I   compiti   affidati   al   responsabile    sono
          analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 
              5. Il responsabile effettua il trattamento  attenendosi
          alle istruzioni impartite  dal  titolare  il  quale,  anche
          tramite  verifiche  periodiche,   vigila   sulla   puntuale
          osservanza delle disposizioni di cui al  comma  2  e  delle
          proprie istruzioni.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  28  del  citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.