Art. 36 
 
Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  del  Garante   per   la
  protezione dei dati personali nonche' in materia  di  funzionamento
  dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  funzionamento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di
controllo ad esso affidati dalla normativa  dell'Unione  europea,  il
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' incrementato nella  misura  di
12 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Allo scopo di dare piena attuazione  agli  obblighi  discendenti
dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 maggio 2013, nonche' dalla normativa nazionale di recepimento,
in  materia  di  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
consumatori, secondo cui gli Stati membri  agevolano  l'accesso  alle
relative procedure, assicurando il regolare svolgimento  dei  compiti
affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi  5-bis  e  5-ter,
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179,  la  Consob  procede
mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro  per
l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite  massimo  di
15  unita'  della  relativa  dotazione  della  pianta  organica   per
mantenere elevati livelli di  vigilanza,  di  personale  che,  per  i
titoli  professionali  o  di  servizio  posseduti,   risulti   idoneo
all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al
presente comma. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno
2016 e a 1.250.000 euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente
nel bilancio della Consob gia' destinate a finalita' assunzionali.