Art. 38 Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»; b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992). - 1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attivita' di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. 3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguita' con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, e' fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa). 4. All'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attivita' di prelievo qualora esso sia praticato in prossimita' di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificita' delle coltivazioni regionali.». 5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'art. 19.»; b) all'art. 2, il comma 2-bis e' abrogato; c) all'art. 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attivita', che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.»». - Si riporta il testo degli articoli 10, comma 8, e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46: «Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - (Omissis). 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita' faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e' vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. (Omissis).» «Art. 17 (Allevamenti). - 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia. 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13.».