Art. 44 
 
 
         Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 
 
  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016  e  2017
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  Comuni
di cui all'allegato 1, nonche' alle Province in cui questi  ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, non ancora  effettuato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, all'anno immediatamente successivo alla data  di  scadenza
del  periodo  di  ammortamento,  sulla  base  della  periodicita'  di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno
2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 52. 
  2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui  ai  commi
da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico
dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari,
contabili e  certificativi  previsti  dal  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,  e  da  altre  specifiche  disposizioni.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere  disposta  la  proroga  del
periodo di sospensione. 
  4. Il versamento della quota  capitale  annuale  corrispondente  al
piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il  rimborso
delle anticipazioni della liquidita' acquisita da  ciascuna  regione,
ai sensi degli articoli 2  e  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette  disposizioni
normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo  12,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  ed  iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delle
Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e' sospeso per gli anni
2017-2021.  La  somma  delle  quote  capitale  annuali   sospese   e'
rimborsata  linearmente,  in  quote  annuali  costanti,  negli   anni
restanti di ogni piano di ammortamento originario,  a  decorrere  dal
2022. 
  5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla
base del  piano  di  ammortamento  rimodulato  a  seguito  di  quanto
previsto dal comma 4 nella  competenza  dei  relativi  esercizi,  con
legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 52.