Art. 37 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1. Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  sull'applicazione  della
presente legge. 
  2. Le modalita' di controllo e i casi di  revoca  e  decadenza  dei
contributi di cui alla presente legge  sono  stabiliti  nei  relativi
decreti attuativi. In  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di  falsa
documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento  dei
contributi  di  cui  alla  presente  legge,  oltre  alla  revoca  del
contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e'  disposta
l'esclusione  dai  medesimi  contributi,   per   cinque   anni,   del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del presente comma. 
  3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente articolo senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.