Art. 30. 
      Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. 
                 Requisiti, denominazioni e insegne. 
            Adempimenti in materia di lavoro e previdenza 
 
  1. La denominazione dell'impresa  e  l'insegna  con  cui  il  circo
intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella
domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze  durante
la singola annualita' devono essere indicate nel programma annuale. I
nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono  essere  usati
nelle  insegne  e  nella  comunicazione   fornendo   il   titolo   di
legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna  che
si intende impiegare nell'esercizio dell'attivita' circense. 
  2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f)  e
g), e' condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai
contributi di  cui  al  presente  Capo,  l'iscrizione  alla  gestione
separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma  di  ditta
individuale o di ditta a conduzione familiare. 
  3. A pena di inammissibilita', la domanda di  contributo,  oltre  a
quanto gia' indicato per tutti gli ambiti all'articolo  3,  comma  2,
del presente decreto, ai sensi della lettera i) del  comma  medesimo,
deve essere corredata da: 
    a) progetto artistico, preventivo  finanziario,  e  programma  di
attivita'   redatti   secondo    l'apposito    modello    predisposto
dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3,  del
presente decreto; 
    b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate; 
    c) dichiarazione relativa al personale di  cui  all'articolo  31,
comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo; 
    d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,   da   parte   del
rappresentante legale e, ove presenti, del titolare  della  direzione
artistica  e/o  organizzativa,  di  non   aver   riportato   condanne
definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis  del  Libro  II  del
codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione  prevista
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o  da  altre
disposizioni normative statali e dell'Unione europea  in  materia  di
protezione, detenzione ed utilizzo degli animali; 
    e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui  alla
lettera d), dovra' essere attestata da sentenza anteriore  alla  data
di presentazione della domanda. 
  4.  Qualora  l'impresa  di  produzione  di  circo  decida  di   non
utilizzare  uno  o  piu'  animali  precedentemente   presenti   nelle
attivita' di spettacolo, la domanda dovra' essere corredata da idonea
certificazione degli enti competenti in materia di tutela  ambientale
relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate. 
  5.  Il  riconoscimento  di   impresa   di   produzione   di   circo
contemporaneo e di innovazione e' oggetto di specifica valutazione da
parte della commissione consultiva competente.