Art. 30. Imprese di produzione di circo e di circo contemporaneo. Requisiti, denominazioni e insegne. Adempimenti in materia di lavoro e previdenza 1. La denominazione dell'impresa e l'insegna con cui il circo intende operare nel triennio devono essere esattamente indicate nella domanda. Eventuali variazioni applicate nelle diverse piazze durante la singola annualita' devono essere indicate nel programma annuale. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati nelle insegne e nella comunicazione fornendo il titolo di legittimazione all'utilizzo della denominazione e/o dell'insegna che si intende impiegare nell'esercizio dell'attivita' circense. 2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g), e' condizione necessaria e preventiva, al fine dell'ammissione ai contributi di cui al presente Capo, l'iscrizione alla gestione separata INPS degli organismi, laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare. 3. A pena di inammissibilita', la domanda di contributo, oltre a quanto gia' indicato per tutti gli ambiti all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai sensi della lettera i) del comma medesimo, deve essere corredata da: a) progetto artistico, preventivo finanziario, e programma di attivita' redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione nei termini di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto; b) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate; c) dichiarazione relativa al personale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c) e comma 2 e comma 3 del medesimo articolo; d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da parte del rappresentante legale e, ove presenti, del titolare della direzione artistica e/o organizzativa, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e seguenti modifiche o da altre disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione ed utilizzo degli animali; e) L'eventuale riabilitazione, a seguito di condanna di cui alla lettera d), dovra' essere attestata da sentenza anteriore alla data di presentazione della domanda. 4. Qualora l'impresa di produzione di circo decida di non utilizzare uno o piu' animali precedentemente presenti nelle attivita' di spettacolo, la domanda dovra' essere corredata da idonea certificazione degli enti competenti in materia di tutela ambientale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate. 5. Il riconoscimento di impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione e' oggetto di specifica valutazione da parte della commissione consultiva competente.