Art. 36. 
 
    1. Il  congresso  di  federazione  e'  costituito  dall'assemblea
delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli
iscritte/i ed e' convocato dal comitato politico federale di norma in
corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 
    2. Puo'  essere  convocato  in  via  straordinaria  su  decisione
motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui  la  meta'
piu' uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale e' tenuta
a  convocarlo  entro  trenta  giorni  dalla  convalida  delle   firme
effettuata dal collegio nazionale di  garanzia,  che  risponde  entro
venti giorni. 
    3. Il  congresso  di  federazione  elegge  il  comitato  politico
federale  ed  il  collegio  di   garanzia   stabilendone   anche   la
composizione numerica; elegge altresi' le/i delegate/i  al  congresso
nazionale e al congresso regionale.