Art. 36. 1. Il congresso di federazione e' costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed e' convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. 2. Puo' essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui la meta' piu' uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale e' tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni. 3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresi' le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.