Art. 47 
 
Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti
  esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile  2010,  n.
  64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.
  100 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n.
100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la  vigilanza»  a  «un
componente ciascuno del collegio.» sono soppresse. 
  2. Al  termine  della  procedura  di  liquidazione  dell'«IMAIE  in
liquidazione», di cui all'articolo 7,  del  decreto-legge  30  aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore  degli
artisti  interpreti  ed  esecutori  con  modalita'   e   criteri   di
destinazione delle somme definiti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  giugno  2010,  n.
100, le parole: «Al termine  della  procedura  di  liquidazione  sono
trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo  attivo  ed  i  crediti
maturati.» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Il testo dell'art. 7, comma 1, del  decreto-legge  30
          aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7.   Disposizioni   sull'Istituto   mutualistico
          artisti interpreti esecutori 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          obiettivi di cui alla legge  5  febbraio  1992,  n.  93,  e
          garantire   il   mantenimento   degli    attuali    livelli
          occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
          esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai  sensi  dell'art.  14
          del codice civile, e' costituito dagli  artisti  interpreti
          esecutori,  assistiti  dalle  organizzazioni  sindacali  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
          firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali  e  dalle
          associazioni di artisti interpreti esecutori che  siano  in
          grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti
          interpreti  esecutori  professionisti,  il  nuovo  Istituto
          mutualistico artisti interpreti  esecutori  (nuovo  IMAIE),
          associazione  avente  personalita'  giuridica  di   diritto
          privato,  disciplinata,  per   quanto   non   espressamente
          previsto dalla presente disposizione, dal codice  civile  e
          dalle disposizioni di attuazione del  codice  medesimo.  Lo
          statuto del nuovo IMAIE riconosce ai  rappresentanti  delle
          organizzazioni sindacali un ruolo consultivo.. 
              2. A decorrere dal  14  luglio  2009  sono  considerati
          trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti  ai
          sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
          il compito  di  incassare  e  ripartire,  tra  gli  artisti
          interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
          articoli  71-septies,  71-octies,  73,  73-bis,  80,  84  e
          180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e  7  della
          legge 5 febbraio 1992, n.  93.  Il  nuovo  IMAIE  determina
          l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
          ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai  regolamenti
          attuativi dello stesso, tenuto  conto  dell'art.  82  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
          dalla data  di  costituzione,  il  personale  di  IMAIE  in
          liquidazione. Limitatamente a tale fine si  applica  l'art.
          2112 del codice civile. 
              3. Gli adempimenti di cui all'art. 5,  comma  3,  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  93,  sono  assolti  con   la
          pubblicazione   nel   sito    del    nuovo    IMAIE,    per
          millenovantacinque giorni  consecutivi,  dell'elenco  degli
          aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
          indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
          riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
          versato lo stesso. 
              3-bis. I dati idonei  ad  attestare  l'identita'  e  la
          residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
          devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta  giorni
          dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.». 
              - Il testo dell'art. 7, comma 1, del  decreto-legge  30
          aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7.   Disposizioni   sull'Istituto   mutualistico
          artisti interpreti esecutori 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          obiettivi di cui alla legge  5  febbraio  1992,  n.  93,  e
          garantire   il   mantenimento   degli    attuali    livelli
          occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti
          esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai  sensi  dell'art.  14
          del codice civile, e' costituito dagli  artisti  interpreti
          esecutori,  assistiti  dalle  organizzazioni  sindacali  di
          categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
          firmatarie  dei  contratti  collettivi  nazionali  e  dalle
          associazioni di artisti interpreti esecutori che  siano  in
          grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti
          interpreti  esecutori  professionisti,  il  nuovo  Istituto
          mutualistico artisti interpreti  esecutori  (nuovo  IMAIE),
          associazione  avente  personalita'  giuridica  di   diritto
          privato,  disciplinata,  per   quanto   non   espressamente
          previsto dalla presente disposizione, dal codice  civile  e
          dalle disposizioni di attuazione del  codice  medesimo.  Lo
          statuto del nuovo IMAIE riconosce ai  rappresentanti  delle
          organizzazioni sindacali  un  ruolo  consultivo.  Il  nuovo
          IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta  della  Presidenza
          del   Consiglio   dei   ministri   -    Dipartimento    per
          l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e  le
          attivita' culturali e del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, che  ne  approvano  lo  statuto  e  ogni
          successiva modificazione, il regolamento  elettorale  e  di
          attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del  1992,  e  che
          riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto
          connesso,  in  particolare  per  assicurare  che  l'assetto
          organizzativo sia  tale  da  garantire  efficaci  forme  di
          tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per
          definire le sanzioni  da  applicare  nel  caso  di  mancato
          versamento al  nuovo  IMAIE  dei  compensi  spettanti  agli
          artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile
          1941, n. 633, e 5 febbraio 1992,  n.  93,  e  nel  caso  di
          mancata trasmissione al nuovo  IMAIE  della  documentazione
          necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui
          al comma 1 dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.  93.
          Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il
          presidente del collegio dei revisori, il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e il Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze  nominano  un  componente  ciascuno   del
          collegio. 
              2. A decorrere dal  14  luglio  2009  sono  considerati
          trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti  ai
          sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare,
          il compito  di  incassare  e  ripartire,  tra  gli  artisti
          interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli
          articoli  71-septies,  71-octies,  73,  73-bis,  80,  84  e
          180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e  7  della
          legge 5 febbraio 1992, n.  93.  Il  nuovo  IMAIE  determina
          l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti
          ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai  regolamenti
          attuativi dello stesso, tenuto  conto  dell'art.  82  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito,
          dalla data  di  costituzione,  il  personale  di  IMAIE  in
          liquidazione. Limitatamente a tale fine si  applica  l'art.
          2112 del codice civile. 
              3. Gli adempimenti di cui all'art. 5,  comma  3,  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  93,  sono  assolti  con   la
          pubblicazione   nel   sito    del    nuovo    IMAIE,    per
          millenovantacinque giorni  consecutivi,  dell'elenco  degli
          aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la
          indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si
          riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha
          versato lo stesso. 
              3-bis. I dati idonei  ad  attestare  l'identita'  e  la
          residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto
          devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta  giorni
          dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  29  giugno
          2010, n. 100, si veda nelle note alle premesse.