Art. 49 Disposizioni transitorie 1. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, che gia' operano nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla verifica circa l'effettivo adeguamento di cui al precedente periodo provvede l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle informazioni a sua disposizione, fornisce alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul proprio territorio, e successivamente comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica a tale elenco. 2. Fino all'adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014.
Note all'art. 49: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, si veda nelle note alle premesse.