Art. 29 Requisiti di accesso 1. Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e degli utenti che, nell'anno di riferimento del contributo, risultano regolarmente iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, lettere d) e f). 3. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.
Note all'art. 29: - Per il riferimento all'art. 137 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, si veda nelle note all'art. 2.