Art. 29 
 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Possono accedere al contributo le associazioni dei consumatori e
degli utenti che, nell'anno di riferimento del contributo,  risultano
regolarmente iscritte nell'elenco  istituito  dall'articolo  137  del
Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. 
  2. Ai soggetti di cui al  comma  1  si  applicano  i  requisiti  di
accesso previsti dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a)  e  comma  2,
lettere d) e f). 
  3. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata
abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento
del contributo. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il riferimento all'art. 137  del  citato  decreto
          legislativo n. 206 del 2005, si veda nelle note all'art. 2.