Art. 30 Erogazione del contributo e criteri di calcolo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione. 2. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la ripartizione del contributo e' effettuata annualmente secondo i seguenti criteri: a) il 10 per cento in parti uguali tra le associazioni aventi diritto; b) il 25 per cento in proporzione al numero delle uscite nell'anno di riferimento del contributo; a tal fine i supplementi non rilevano come uscite; c) il 40 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo; i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento delle copie distribuite della rivista principale; d) il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione; e) il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste edite in formato digitale secondo le modalita' previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. 3. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non puo' essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.
Note all'art. 30: - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.