Art. 30 
 
 
           Erogazione del contributo e criteri di calcolo 
 
  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge  26  ottobre  2016,  n.  198  e'
stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui
alla presente sezione. 
  2.  Nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  al   comma   1,   la
ripartizione del  contributo  e'  effettuata  annualmente  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) il 10 per cento in parti uguali  tra  le  associazioni  aventi
diritto; 
    b) il  25  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  uscite
nell'anno di riferimento del contributo; a tal fine i supplementi non
rilevano come uscite; 
    c)  il  40  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  copie
distribuite nell'anno di riferimento del  contributo;  i  supplementi
sono  considerati  solo  ove  spediti  autonomamente  dalla   rivista
principale e, comunque, nel limite  del  40  per  cento  delle  copie
distribuite della rivista principale; 
    d) il 15 per cento in proporzione  al  numero  di  copie  vendute
anche in  connessione  con  il  versamento  della  quota  associativa
mediante espressa doppia opzione; 
    e) il 10 per cento, in parti  uguali,  per  la  diffusione  delle
riviste edite in  formato  digitale  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 7, commi 1 e 2. 
  3. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa  non
puo' essere superiore al 10 per cento dello  stanziamento  assegnato.
Al contributo non si applica  il  limite  previsto  dall'articolo  8,
comma 16. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle  note  all'art.
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