Art. 28 
 
          Ampliamento della competenza del giudice di pace 
                         in materia tavolare 
 
  1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge  generale  sui
libri fondiari», al  regio  decreto  28  marzo  1929,  n.  499,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a  condizione  che
il conservatore abbia espresso, senza osservazioni,  una  valutazione
di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande  tavolari  e
sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a: 
  a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per  effetto
esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o  di
altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un
finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a
concedere finanziamenti nei  confronti  del  pubblico,  garantito  da
ipoteca sull'immobile trasferito; 
  b)  ipoteche  volontarie  costituite,  mediante  atto  ricevuto  da
notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da  una  banca  o  altro
soggetto autorizzato a  concedere  finanziamenti  nei  confronti  del
pubblico.»; 
  b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice  tavolare,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal
giudice di pace». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  130-ter  del  regio
          decreto 28 marzo 1929, n.  499  (Disposizioni  relative  ai
          libri fondiari nei territori delle nuove  province),  cosi'
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 130-ter. - 1. Avverso  il  decreto  tavolare  del
          conservatore dei libri  fondiari,  emesso  per  delega  del
          giudice tavolare nonche' avverso il decreto tavolare emesso
          dal giudice di pace, e' ammesso reclamo  con  le  modalita'
          previste dagli articoli 126 e seguenti.».