Art. 28 Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare 1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente: «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a: a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito; b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»; b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 130-ter del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti.».