Art. 32 
 
            Compiti della funzione di gestione dei rischi 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-bis, comma 10,  del
Codice, l'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi, che
ai fini dell'art. 269 degli atti delegati: 
    a) concorre alla  definizione  della  politica  di  gestione  del
rischio e, in particolare, alla scelta dei criteri e  delle  relative
metodologie di misurazione dei rischi; 
    b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati  alle
strutture operative  e  definisce  le  procedure  per  la  tempestiva
verifica dei limiti medesimi; 
    c)  valida  i  flussi  informativi  necessari  ad  assicurare  il
tempestivo  controllo  delle  esposizioni  ai  rischi  e  l'immediata
rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operativita'; 
    d) con riferimento alle disposizioni emanate in attuazione  degli
articoli 30-ter e  215-ter  del  Codice  in  materia  di  valutazione
interna del rischio e della solvibilita', almeno: 
      i) concorre alla definizione della politica di valutazione  dei
rischi e della solvibilita'; 
      ii) contribuisce  alla  scelta  delle  metodologie,  criteri  e
ipotesi utilizzate per le valutazioni; 
      iii)  segnala,  se  non  gia'  inclusi  nella  relazione  sulla
valutazione interna del  rischio  e  della  solvibilita',  all'organo
amministrativo i  rischi  individuati  come  significativi  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera  o),  anche  in  termini  potenziali  e
riferisce, altresi',  in  merito  ad  ulteriori  specifiche  aree  di
rischio, d'iniziativa o su richiesta dell'organo stesso; 
    e)  predispone  la   reportistica   nei   confronti   dell'organo
amministrativo,  dell'alta  direzione  e   dei   responsabili   delle
strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei
limiti operativi fissati; 
    f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con
l'operativita'  dell'impresa  e  concorre   all'effettuazione   delle
analisi di scenario o di stress test operati anche nell'ambito  della
valutazione interna del rischio o della solvibilita' o  su  richiesta
dell'IVASS ai sensi dell'art. 19, comma 7; 
    g) nel caso di utilizzo di modelli interni completi  o  parziali,
ai fini dell'art. 30-bis,  comma  14  del  Codice,  verifica  che  il
modello interno utilizzato sia e rimanga coerente con il  profilo  di
rischio dell'impresa; a tal fine scambia informazioni e collabora con
gli  utilizzatori  del  modello  interno,  con  le   altre   funzioni
fondamentali ed in particolare con la funzione attuariale ai fini  di
cui all'art. 269, paragrafo 2, lettera c) degli atti delegati; 
    h) ai sensi dell'art. 269, paragrafo 1, lettere b)  e  c),  degli
atti delegati, monitora l'attuazione della politica di  gestione  del
rischio e  il  profilo  generale  di  rischio  dell'impresa  nel  suo
complesso; 
    i) collabora alla definizione dei  meccanismi  di  incentivazione
economica del personale. 
  2. Il titolare della funzione  di  gestione  del  rischio  presenta
all'organo amministrativo  il  piano  di  attivita',  secondo  quanto
previsto dall'art. 29. 
  3. Come parte del monitoraggio del sistema di gestione  dei  rischi
di cui all'art. 269, paragrafo 1, lettera  b)  degli  atti  delegati,
nella  relazione  dell'attivita'  all'organo  amministrativo  di  cui
all'art. 30 del presente regolamento il titolare  della  funzione  di
gestione dei  rischi  riferisce,  tra  l'altro,  sull'adeguatezza  ed
efficacia del sistema di gestione dei  rischi,  sulle  metodologie  e
modelli utilizzati,  in  particolare  nell'ambito  della  valutazione
interna del rischio e della solvibilita', per il presidio dei  rischi
stessi. La funzione cura l'attuazione del  sistema  di  gestione  dei
rischi, sulla base di una visione organica  di  tutti  i  rischi  cui
l'impresa e' esposta, incluso il  rischio  di  riservazione,  atta  a
consentire l'individuazione tempestiva di  modifiche  al  profilo  di
rischio. 
  4. Al fine di cui al comma 3, nell'ambito di un efficace sistema di
gestione dei rischi l'impresa identifica la soluzione piu' idonea per
assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza  alla  funzione  di
gestione del rischio da parte della funzione attuariale.