Art. 32 Compiti della funzione di gestione dei rischi 1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 30-bis, comma 10, del Codice, l'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi, che ai fini dell'art. 269 degli atti delegati: a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e, in particolare, alla scelta dei criteri e delle relative metodologie di misurazione dei rischi; b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi; c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operativita'; d) con riferimento alle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilita', almeno: i) concorre alla definizione della politica di valutazione dei rischi e della solvibilita'; ii) contribuisce alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni; iii) segnala, se non gia' inclusi nella relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilita', all'organo amministrativo i rischi individuati come significativi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o), anche in termini potenziali e riferisce, altresi', in merito ad ulteriori specifiche aree di rischio, d'iniziativa o su richiesta dell'organo stesso; e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati; f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operativita' dell'impresa e concorre all'effettuazione delle analisi di scenario o di stress test operati anche nell'ambito della valutazione interna del rischio o della solvibilita' o su richiesta dell'IVASS ai sensi dell'art. 19, comma 7; g) nel caso di utilizzo di modelli interni completi o parziali, ai fini dell'art. 30-bis, comma 14 del Codice, verifica che il modello interno utilizzato sia e rimanga coerente con il profilo di rischio dell'impresa; a tal fine scambia informazioni e collabora con gli utilizzatori del modello interno, con le altre funzioni fondamentali ed in particolare con la funzione attuariale ai fini di cui all'art. 269, paragrafo 2, lettera c) degli atti delegati; h) ai sensi dell'art. 269, paragrafo 1, lettere b) e c), degli atti delegati, monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso; i) collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale. 2. Il titolare della funzione di gestione del rischio presenta all'organo amministrativo il piano di attivita', secondo quanto previsto dall'art. 29. 3. Come parte del monitoraggio del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 269, paragrafo 1, lettera b) degli atti delegati, nella relazione dell'attivita' all'organo amministrativo di cui all'art. 30 del presente regolamento il titolare della funzione di gestione dei rischi riferisce, tra l'altro, sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, sulle metodologie e modelli utilizzati, in particolare nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilita', per il presidio dei rischi stessi. La funzione cura l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui l'impresa e' esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l'individuazione tempestiva di modifiche al profilo di rischio. 4. Al fine di cui al comma 3, nell'ambito di un efficace sistema di gestione dei rischi l'impresa identifica la soluzione piu' idonea per assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di gestione del rischio da parte della funzione attuariale.