Art. 36 
 
   Estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri 
 
  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A,  B,  D  o  F  possono
operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o  di  libera
prestazione  di  servizi,  previo  espletamento  delle  procedure  di
notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice  e  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi. 
  2. Nel caso in cui gli intermediari di cui  al  comma  1  intendano
avvalersi per l'operativita' in altri Stati membri di propri  addetti
iscritti  nella  sezione  E,  gli  stessi   richiedono   l'estensione
dell'operativita' anche per questi ultimi, in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 116, comma 2, del Codice. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, e' presentata all'IVASS  apposita
comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.