Art. 36 Estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bis e 116-ter del Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi. 2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l'operativita' in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l'estensione dell'operativita' anche per questi ultimi, in conformita' a quanto disposto dall'art. 116, comma 2, del Codice. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, e' presentata all'IVASS apposita comunicazione con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3.