Art. 37 Collaborazione tra Autorita' 1. Nell'ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorita' previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l'IVASS collabora con le Autorita' degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l'IVASS informa le Autorita' di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'art. 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorita', l'IVASS comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri. 2. L'IVASS comunica altresi' alle Autorita' di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'art. 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.