Art. 37 
 
                    Collaborazione tra Autorita' 
 
  1.  Nell'ambito  della   ripartizione   di   competenze   e   della
cooperazione tra Autorita' previste dal Titolo IX, Capo  II,  Sezioni
I, II, III e IV del Codice, l'IVASS collabora con le Autorita'  degli
altri  Stati  membri  allo  scopo  di  agevolare  l'esercizio   delle
rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari,  anche  mediante
lo scambio  di  informazioni,  sulla  base  di  quanto  previsto  dal
Protocollo di Lussemburgo. A tal fine, l'IVASS informa  le  Autorita'
di  vigilanza  degli  Stati  membri  di  prestazione   di   qualsiasi
variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto
della notifica di cui  all'art.  36,  comma  1.  Su  richiesta  delle
medesime Autorita', l'IVASS comunica ogni altra informazione relativa
all'esercizio dell'attivita' di intermediazione  nel  territorio  dei
rispettivi Stati membri. 
  2.  L'IVASS  comunica  altresi'   alle   Autorita'   di   vigilanza
interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla
notifica di cui all'art. 36, comma  1,  siano  stati  cancellati  dal
Registro.