Art. 39 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  9,  18,  ((  comma  3,
limitatamente all'anno 2018, )) 22, (( 22-bis, )) 34, 37 e 38, pari a
(( 21.851.194 )) euro per l'anno 2018, a (( 75.028.329  ))  euro  per
l'anno 2019, a (( 84.477.109 )) euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2025, (( a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109  euro  a
decorrere dall'anno2027 )), si provvede: 
    a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2018-2020,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno; 
  (( a-bis)  quanto  a  4.635.000  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
  a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000  di
euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno  degli  anni
dal  2020  al   2026,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia; )) 
    b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a  49.150.000  euro
per ciascuno degli anni dal 2019  al  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2018,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
    c) (( quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro  per
l'anno 2019 )), a 5.327.109 euro annui a  decorrere  dall'anno  2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a)  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 18.