Art. 49 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
          (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017) 
 
  1. Le  Amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.