Art. 49 Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017) 1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.