Art. 49 
 
             Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 
 
  1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati. 
  2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un anno dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I decreti adottati in attuazione degli  articoli  53  e  57  del
Codice  continuano  ad  applicarsi  fino  all'adozione   di   diversa
disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5. 
 
          Note all'art. 49: 
              Il testo degli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti). - 1. Agli  effetti  del  presente  codice  si
          intendono effettuati per finalita' di polizia i trattamenti
          di dati personali direttamente correlati all'esercizio  dei
          compiti di polizia di  prevenzione  dei  reati,  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di  polizia
          giudiziaria, svolti,  ai  sensi  del  codice  di  procedura
          penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 
              2.  Ai  trattamenti  di  dati  personali  previsti   da
          disposizioni di legge, di regolamento, nonche'  individuati
          dal decreto di  cui  al  comma  3,  effettuati  dal  Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          o da forze di polizia  sui  dati  destinati  a  confluirvi,
          ovvero da organi di pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti
          pubblici nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  da
          disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
          il trattamento e' effettuato per finalita' di  polizia,  le
          seguenti disposizioni del codice: 
                a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22,  37,  38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
                b) articoli da 145 a 151. 
              3. Con  decreto  adottato  dal  Ministro  dell'interno,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari,  sono  individuati,   nell'allegato   C)   al
          presente codice, i trattamenti non occasionali  di  cui  al
          comma 2 effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
          titolari. 
              Art. 54 (Modalita' di trattamento e flussi di dati).  -
          1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o  le
          forze di polizia  possono  acquisire  in  conformita'  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  dati,
          informazioni,  atti  e   documenti   da   altri   soggetti,
          l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche   per   via
          telematica. A tal fine  gli  organi  o  uffici  interessati
          possono avvalersi di  convenzioni  volte  ad  agevolare  la
          consultazione  da  parte  dei  medesimi  organi  o  uffici,
          mediante reti di  comunicazione  elettronica,  di  pubblici
          registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel  rispetto
          delle pertinenti disposizioni e dei principi  di  cui  agli
          articoli 3 e 11.  Le  convenzioni-tipo  sono  adottate  dal
          Ministero dell'interno, su conforme parere del  Garante,  e
          stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli  accessi
          anche al fine di assicurare  l'accesso  selettivo  ai  soli
          dati necessari al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art. 53. 
              2. I dati trattati per le finalita' di cui al  medesimo
          art. 53 sono conservati separatamente da quelli  registrati
          per finalita' amministrative che  non  richiedono  il  loro
          utilizzo. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  11,  il
          Centro  elaborazioni  dati  di  cui  all'art.  53  assicura
          l'aggiornamento periodico e la pertinenza e  non  eccedenza
          dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
          autorizzate del casellario giudiziale e del casellario  dei
          carichi pendenti del Ministero della giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, o di altre banche di  dati  di  forze  di  polizia,
          necessarie per le finalita' di cui all'art. 53. 
              4. Gli organi, uffici e comandi di  polizia  verificano
          periodicamente  i  requisiti  di   cui   all'art.   11   in
          riferimento ai  dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di
          strumenti elettronici, e provvedono al  loro  aggiornamento
          anche  sulla  base  delle  procedure  adottate  dal  Centro
          elaborazioni  dati  ai  sensi  del  comma  3,  o,   per   i
          trattamenti  effettuati  senza   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici,  mediante  annotazioni  o   integrazioni   dei
          documenti che li contengono. 
              Art. 55 (Particolari tecnologie). - 1.  Il  trattamento
          di dati personali che implica maggiori rischi di  un  danno
          all'interessato, con particolare riguardo a banche di  dati
          genetici o biometrici, a tecniche basate su  dati  relativi
          all'ubicazione, a banche  di  dati  basate  su  particolari
          tecniche   di    elaborazione    delle    informazioni    e
          all'introduzione di particolari tecnologie,  e'  effettuato
          nel rispetto delle misure e degli accorgimenti  a  garanzia
          dell'interessato prescritti ai  sensi  dell'art.  17  sulla
          base di preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 39. 
              Art. 56 (Tutela dell'interessato). - 1. Le disposizioni
          di cui all'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge  1°  aprile
          1981, n. 121,  e  successive  modificazioni,  si  applicano
          anche, oltre che ai dati destinati a confluire  nel  Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 53, a dati  trattati  con
          l'ausilio di strumenti  elettronici  da  organi,  uffici  o
          comandi di polizia. 
              Art. 57 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          sono individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi
          del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati
          effettuato per le finalita' di cui all'art. 53  dal  Centro
          elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia,
          anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1982, n.  378,  e  in  attuazione
          della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa  del
          17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita'
          sono individuate con particolare riguardo: 
                a) al principio secondo cui la raccolta dei  dati  e'
          correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
          alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
          di reati, in particolare per quanto riguarda i  trattamenti
          effettuati per finalita' di analisi; 
                b)  all'aggiornamento  periodico  dei   dati,   anche
          relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,  alle
          diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio
          di strumenti  elettronici  e  alle  modalita'  per  rendere
          conoscibili gli aggiornamenti da parte di  altri  organi  e
          uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
                c) ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti  per
          esigenze temporanee o collegati a  situazioni  particolari,
          anche ai fini della verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai
          sensi dell'art. 11, dell'individuazione delle categorie  di
          interessati e della conservazione separata  da  altri  dati
          che non richiedono il loro utilizzo; 
                d)  all'individuazione  di   specifici   termini   di
          conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati  o
          agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,  nonche'
          alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi
          sono trattati o i provvedimenti sono adottati; 
                e)  alla  comunicazione  ad  altri  soggetti,   anche
          all'estero  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  o  di  un
          interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
          in conformita' alla legge; 
                f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione  e
          di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso  a
          sistemi di indice.».