Art. 49 Revisori dei conti 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e' svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalita' in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I revisori dei conti sono nominati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze dispongono, altresi', in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei conti da ciascuno nominati. 3. L'incarico di revisore dei conti e' conferito per tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato ai sensi del successivo articolo 50 e comprende, altresi', il controllo sulle attivita' in conto terzi, le aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale. 4. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non puo' eccedere quella del revisore in carica. 5. Per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009, nonche' i dipendenti appartenenti all'area seconda del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo. 6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli stessi e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I compensi e i rimborsi sono liquidati e pagati dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di cui al comma 3.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett a) e dell'art. 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); (Omissis). 2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile. 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. -. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4.». Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 616, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.».