Art. 49 
 
 
                         Revisori dei conti 
 
  1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 e' svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale
da due revisori dei conti, individuati tra soggetti  in  possesso  di
adeguata professionalita'  in  rappresentanza,  l'uno  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  l'altro  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. I revisori dei conti sono  nominati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  ed  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  dispongono,  altresi',  in
ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei  conti
da ciascuno nominati. 
  3. L'incarico di revisore dei  conti  e'  conferito  per  tutte  le
istituzioni scolastiche incluse  nel  medesimo  ambito  territoriale,
come individuato ai sensi del successivo  articolo  50  e  comprende,
altresi', il controllo sulle attivita' in  conto  terzi,  le  aziende
agrarie e speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche
incluse nell'ambito territoriale. 
  4.  L'incarico  di  revisore  dei  conti   ha   durata   triennale,
rinnovabile una sola volta per lo  stesso  ambito  territoriale.  Nel
caso di dimissioni o revoca dall'incarico di  uno  dei  revisori  dei
conti, la durata dell'incarico del sostituto non puo' eccedere quella
del revisore in carica. 
  5. Per le nomine dei  revisori  dei  conti  in  rappresentanza  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e'
istituito un elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i  dipendenti
in possesso  dei  requisiti  stabiliti  con  apposita  direttiva  del
Ministro ed appartenenti  all'area  terza  del  contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  relativo  al  comparto  dei  ministeri  del  14
settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009,  nonche'  i  dipendenti
appartenenti  all'area  seconda  del  medesimo  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro, che siano iscritti  nel  registro  dei  revisori
legali. L'elenco comprende una apposita sezione nella  quale  possono
chiedere    di    essere    iscritti    revisori    legali    esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo
la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo. 
  6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo  determinato  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Agli stessi e', inoltre, corrisposto, se dovuto,  il  rimborso  delle
spese di missione, secondo le  disposizioni  vigenti  in  materia.  I
compensi e  i  rimborsi  sono  liquidati  e  pagati  dall'istituzione
scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di  cui
al comma 3. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett  a)  e
          dell'art. 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 286: 
              «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
                a)   garantire   la   legittimita',   regolarita'   e
          correttezza  dell'azione   amministrativa   (controllo   di
          regolarita' amministrativa e contabile); 
              (Omissis). 
              2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e
          contabile. 
              1.  Ai  controlli  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile  provvedono  gli  organi  appositamente  previsti
          dalle  disposizioni  vigenti  nei  diversi  comparti  della
          pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi  di
          revisione, ovvero  gli  uffici  di  ragioneria,  nonche'  i
          servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui  all'art.  1,
          comma  62,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e,
          nell'ambito  delle  competenze  stabilite   dalla   vigente
          legislazione,  i  servizi  ispettivi   di   finanza   della
          Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze  di
          carattere generale. 
              2. -. 
              3.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile non comprende verifiche  da  effettuarsi  in  via
          preventiva se non nei  casi  espressamente  previsti  dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le  definitive  determinazioni  in   ordine   all'efficacia
          dell'atto   sono   adottate   dall'organo    amministrativo
          responsabile. 
              4.». 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma
          dei controlli di regolarita' amministrativa e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3  agosto
          2011, n. 179. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  616,  della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
                «616. Il riscontro di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  e'
          effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
          istruzione,  con  riferimento  agli   ambiti   territoriali
          scolastici. A decorrere dal 2013  gli  ambiti  territoriali
          scolastici sono limitati nel numero a non piu' di  2.000  e
          comunque composti da almeno quattro istituzioni.».