Art. 50 Ambiti territoriali di revisione 1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalita' connesse al controllo di regolarita' amministrativa e contabile ed alla nomina dei revisori dei conti di cui all'articolo 49, aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza in ambiti territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di organizzazione della rete scolastica approvati nella Regione. 2. L'aggregazione e' operata in considerazione: a) delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito; b) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati; c) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi; d) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.