Art. 51 
 
 
                   Compiti dei revisori dei conti 
 
  1. I revisori  dei  conti,  nell'espletamento  delle  attivita'  di
controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile di
cui all'articolo 49, esprimono  il  parere  obbligatorio  a  supporto
delle   determinazioni   del   Consiglio   d'istituto    in    ordine
all'approvazione  del  programma  annuale  e  del  conto  consuntivo,
secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento. 
  2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche  individuali,
da compiersi almeno due volte nell'anno presso  ciascuna  istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza,  nonche',
ove  possibile,  attraverso  l'uso  di  strumenti   informatici   che
consentono di effettuare controlli a distanza, procedono: 
    a) alla verifica della regolarita' e della  corretta  tenuta  dei
libri obbligatori e delle scritture contabili; 
    b) alla verifica della coerenza  nell'impiego  delle  risorse  in
funzione degli obiettivi  individuati  nel  P.T.O.F.,  nel  programma
annuale e nelle relative variazioni; 
    c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture  contabili  con
quelli  riportati  nei  documenti  contabili  di   programmazione   e
rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la  chiarezza
dei dati  contabili  presentati  nei  prospetti  di  bilancio  e  nei
relativi allegati; 
    d) alla verifica della attendibilita' delle valutazioni di  stima
del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili
nel programma medesimo e nel conto consuntivo; 
    e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza  di  cassa,
dei depositi e dei titoli di proprieta'; 
    f)  all'analisi  finanziaria,  patrimoniale  ed  economica  della
gestione,   per   individuare    informazioni    circa    stabilita',
sostenibilita' o criticita' dell'equilibrio di bilancio; 
    g)  al   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo
assegnate all'istituzione scolastica, con i  vincoli  di  bilancio  e
quelli  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  di   legge,   con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili  che  incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 
  3. Nell'esame  del  conto  consuntivo  della  gestione  annuale,  i
revisori dei conti: 
    a) riferiscono sulla regolarita'  della  gestione  finanziaria  e
patrimoniale, secondo gli elementi  tratti  dagli  atti  esaminati  e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; 
    b) rilevano ed analizzano  il  livello  percentuale  di  utilizzo
della dotazione finanziaria e  delle  dotazioni  annuali  di  ciascun
progetto d'istituto; 
    c)  evidenziano  i  risultati  della   gestione   finanziaria   e
patrimoniale; 
    d) esprimono parere sul  conto,  con  particolare  riguardo  alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; 
    e) corredano la relazione con tabelle di  rilevazione  dei  costi
inerenti alle attivita' e  ai  progetti  realizzati  dall'istituzione
scolastica,   finalizzate   all'analisi   costi/benefici   da   parte
dell'amministrazione scolastica, nonche' con  altre  notizie  e  dati
richiesti dall'amministrazione vigilante. 
  4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su  specifico  incarico
delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri  controlli
e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa
pubblica.  Essi,  inoltre,  procedono  alla  verifica  del   corretto
utilizzo delle risorse finalizzate alla  realizzazione  di  attivita'
gestite su progetti o affidamenti da parte  di  soggetti  pubblici  e
privati, nonche' su progetti nazionali ed europei  e  della  connessa
rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto,  anche  attivita'
di rendicontazione.