Art. 51 Compiti dei revisori dei conti 1. I revisori dei conti, nell'espletamento delle attivita' di controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 49, esprimono il parere obbligatorio a supporto delle determinazioni del Consiglio d'istituto in ordine all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento. 2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche individuali, da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, nonche', ove possibile, attraverso l'uso di strumenti informatici che consentono di effettuare controlli a distanza, procedono: a) alla verifica della regolarita' e della corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili; b) alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni; c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con quelli riportati nei documenti contabili di programmazione e rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; d) alla verifica della attendibilita' delle valutazioni di stima del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili nel programma medesimo e nel conto consuntivo; e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza di cassa, dei depositi e dei titoli di proprieta'; f) all'analisi finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione, per individuare informazioni circa stabilita', sostenibilita' o criticita' dell'equilibrio di bilancio; g) al controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo assegnate all'istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 3. Nell'esame del conto consuntivo della gestione annuale, i revisori dei conti: a) riferiscono sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio; b) rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto; c) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale; d) esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili; e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attivita' e ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonche' con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante. 4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica. Essi, inoltre, procedono alla verifica del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attivita' gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attivita' di rendicontazione.