Art. 52 
 
 
                      Esercizio delle funzioni 
 
  1. Nell'esercizio della loro funzione,  i  revisori  dei  conti  si
attengono ai principi della programmazione, della continuita'  e  del
campionamento.  I  rapporti  con  le   istituzioni   scolastiche   si
uniformano al principio di leale collaborazione. 
  2. Le verifiche periodiche per lo svolgimento dei  compiti  di  cui
all'articolo 51 avvengono sulla base di  una  programmazione  annuale
concordata da entrambi i revisori dei conti all'inizio dell'esercizio
finanziario e comunicata all'istituzione scolastica. In base  a  tale
programmazione si svolgono le riunioni e le visite periodiche,  anche
individuali, le quali  hanno  luogo  in  ciascuna  delle  sedi  delle
istituzioni  scolastiche   comprese   nell'ambito   territoriale   di
revisione. La  suddetta  programmazione  puo'  subire  modifiche  per
particolari necessita' rilevate dai revisori dei conti, che ne  danno
tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica. 
  3. Le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a  disposizione
di entrambi i revisori  dei  conti  tutti  gli  atti  e  i  documenti
necessari  all'esercizio  delle  funzioni  ed  all'effettuazione  dei
controlli di cui all'articolo 51. 
  4. Ove  possibile,  i  revisori  dei  conti  espletano  le  proprie
funzioni mediante  l'uso  di  strumenti  informatici,  anche  per  la
trasmissione e ricezione di atti e documenti  e  per  gli  scambi  di
comunicazioni. 
  5.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e  le  competenti   strutture
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adottano gli interventi e promuovono
le opportune  iniziative,  al  fine  di  assicurare  coordinamento  e
omogeneita'  d'azione  nell'esercizio  della  funzione  dei  revisori
conti.