Art. 53 Verbali 1. L'attivita' dei revisori dei conti deve essere verbalizzata anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che e' custodito dal D.S.G.A. o da un suo delegato e conservato con le modalita' di cui all'articolo 42. 2. I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalita' telematiche, tutti i verbali concernenti l'attivita' di revisione amministrativo-contabile. All'Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalita', sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, e' trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.