NORME TRANSITORIE 
 
    1) Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali, i
relativi coordinamenti  sono  retti  da  un  portavoce  nominato  dal
Presidente nazionale, che esercita i poteri attribuiti dallo  Statuto
ai Presidenti provinciali e regionali,  fino  a  quando  sussiste  il
rapporto fiduciario con  il  Presidente.  Il  Portavoce  nomina,  nel
numero pari alla meta' di quanto previsto dai rispettivi articoli,  i
componenti elettivi  e  fiduciari  del  Coordinamento  provinciale  o
regionale. I portavoce provinciali e regionali sottopongono la nomina
del Coordinamento al Dipartimento organizzazione. 
    2) Nelle  more  dell'elezione  delle  Commissioni  provinciali  e
regionali di garanzia  e  disciplina,  le  Commissioni  regionali  di
garanzia e disciplina sono nominate dalla  Commissione  nazionale  di
garanzia  e  disciplina.  Le  CRGD   assorbono,   in   tale   periodo
transitorio, le competenze delle CPGD. 
    3) Il  presente  testo,  approvato  nella  seduta  dell'Assemblea
nazionale del 13 gennaio 2018, entra in  vigore  a  decorrere  dal  5
febbraio 2018.