NORME TRANSITORIE 1) Fino allo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali, i relativi coordinamenti sono retti da un portavoce nominato dal Presidente nazionale, che esercita i poteri attribuiti dallo Statuto ai Presidenti provinciali e regionali, fino a quando sussiste il rapporto fiduciario con il Presidente. Il Portavoce nomina, nel numero pari alla meta' di quanto previsto dai rispettivi articoli, i componenti elettivi e fiduciari del Coordinamento provinciale o regionale. I portavoce provinciali e regionali sottopongono la nomina del Coordinamento al Dipartimento organizzazione. 2) Nelle more dell'elezione delle Commissioni provinciali e regionali di garanzia e disciplina, le Commissioni regionali di garanzia e disciplina sono nominate dalla Commissione nazionale di garanzia e disciplina. Le CRGD assorbono, in tale periodo transitorio, le competenze delle CPGD. 3) Il presente testo, approvato nella seduta dell'Assemblea nazionale del 13 gennaio 2018, entra in vigore a decorrere dal 5 febbraio 2018.