Art. 20 
 
                  Disposizioni transitorie e comuni 
 
  1. Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento  opera,
avvalendosi  dei  preesistenti  uffici  dirigenziali  con  competenze
prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.