Art. 21 
 
                 Strutture tecniche di coordinamento 
 
  1. Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu'  strutture
organizzative  afferenti  a  diversi   Dipartimenti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere istituite apposite strutture  tecniche
di coordinamento, di  cui  il  Ministro  si  avvale  per  lo  studio,
l'analisi e l'approfondimento tecnico  di  specifiche  tematiche.  Il
decreto  disciplina  le  modalita'   operative,   nonche'   la   loro
composizione e  durata,  ferme  restando  le  competenze  di  ciascun
Dipartimento  e  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.