Art. 22 
 
                     Norme finali ed abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  27
febbraio 2013, n. 67, e' abrogato. 
  2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle  strutture   riorganizzate,   la   decadenza   dagli   incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture  si  verifica  con  la  conclusione  delle   procedure   di
conferimento dei nuovi  incarichi,  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  sottoposto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 26 giugno 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1213 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  2
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
              8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,
          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le
          procedure ed i criteri previsti dall'art.  19  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
          alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di  lavoro
          in essere alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7  agosto  2012,  n.  135  mediante  conferimento  di
          incarico dirigenziale secondo la  disciplina  del  presente
          comma.  Per  un  numero  corrispondente  alle   unita'   di
          personale  risultante  in  soprannumero   all'esito   delle
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali,  e'
          costituito, in via transitoria e non oltre il  31  dicembre
          2014,  un   contingente   ad   esaurimento   di   incarichi
          dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fermo
          restando l'obbligo di rispettare  le  percentuali  previste
          dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, calcolate sulla dotazione  organica  ridotta.
          Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare  il
          valore degli  effettivi  soprannumeri,  si  riduce  con  le
          cessazioni dal servizio per qualsiasi causa  dei  dirigenti
          di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione  dell'art.
          2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135,  nonche'  con  la  scadenza  degli  incarichi
          dirigenziali non rinnovati del personale  non  appartenente
          ai  ruoli   dirigenziali   dell'amministrazione.   Per   le
          amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva  la
          possibilita',   per   esigenze   funzionali    strettamente
          necessarie e  adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli
          incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai  sensi
          del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, fino alla data di  adozione  dei  regolamenti
          organizzativi e comunque non oltre  il  31  dicembre  2013.
          Nelle  more  dei  processi  di  riorganizzazione,  per   il
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  cui  all'art.
          19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          qualora  l'applicazione  percentuale  per   gli   incarichi
          previsti dal comma 6 del medesimo art.  19  determini  come
          risultato   un   numero   con   decimali,   si   procedera'
          all'arrotondamento all'unita' superiore. 
              (Omissis).». 
              - Il testo vigente  dell'art.  19  del  citato  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Il testo vigente dei commi da 1 a 3 dell'art. 3 della
          citata legge n. 20 del 1994 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.