Art. 168 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o  inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n.385 (di seguito, il  «Testo  unico  bancario»)  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto.