Art. 168 Ambito di applicazione 1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.