Art. 171 
 
                      Concessione del sostegno 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con  proprio  decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' a  quanto  previsto  dal
presente capo e con la decisione della Commissione  europea  prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in  caso  di  trasmissione  di
piu'  offerte  quella  che,  tenuto  conto  dell'obiettivo   di   cui
all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'
disporre le misure di sostegno. 
  2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e  alla  registrazione  della  Corte  dei  Conti.  L'Acquirente  puo'
avvalersi delle misure di sostegno,  come  disposte  con  il  decreto
previsto  dal  comma  1,  solo  successivamente  alla  cessione   del
compendio. 
  3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il  credito  e'  pagato  dopo  i  crediti  prededucibili   ai   sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare e prima di ogni  altro  credito.  Con  riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere  a)  e  b),  il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto  attribuito  all'Acquirente  per  effetto  della
trasformazione in crediti di  imposta  delle  attivita'  per  imposte
anticipate. 
  4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del  Compendio
Ceduto  all'Acquirente  non  e'  disciplinata  dal  Regolamento  (CE)
n.139/2004 del  Consiglio  del  20  gennaio  2004,  essa  si  intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10  ottobre
1990,  n.287,  per   rilevanti   interessi   generali   dell'economia
nazionale.