Art. 172 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano  cessioni  di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente  della  Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto  le  cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa  di  200  euro
ciascuna. 
  2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto  cessionario
e  al  soggetto  cedente  si  applicano  le  disposizioni   previste,
rispettivamente,  per  l'ente-ponte  e  per   l'ente   sottoposto   a
risoluzione dall'articolo 15  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49. 
  3. I componenti positivi  derivanti  dagli  interventi  a  sostegno
della cessione di cui all'articolo  169  non  concorrono,  in  quanto
esclusi, alla  formazione  del  reddito  complessivo  ai  fini  delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle  misure  di  ristrutturazione  aziendale  sovvenzionate  con  i
contributi di  cui  all'articolo  169,  comma  1,  lettera  d),  sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il  cedente  ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. 
  5.  Sono  escluse  dalla  cessione  le  controversie  relative   ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.