Art. 175 bis 
 
Disposizioni in materia di tutela del risparmio  e  Fondo  indennizzo
                            risparmiatori 
 
  1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La  Commissione
tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui  al  primo
periodo, puo' effettuare, anche successivamente  alle  erogazioni,  i
riscontri necessari  per  verificare  la  sussistenza  del  requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore,  di
cui  al  comma  502-bis,  dichiarato  nella  domanda  di  indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di
dati detenute  dall'Agenzia  delle  entrate,  comprese  quelle  della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e
undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.605, alimentata ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214.  Per  la   verifica   della
sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio  mobiliare   di
proprieta'  del  risparmiatore,  con  provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione  tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione  dei
dati  personali,  sono  individuate  le  tipologie  di   informazioni
riscontrabili, le modalita'  di  effettuazione  dei  controlli  e  le
misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non  autorizzato  o
di trattamento non consentito o non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle  entrate  e'
svolta nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  2. Al comma 505 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,
n.145, dopo le parole: «nonche' i  loro»  e'  inserita  la  seguente:
«coniugi,».