Art. 168 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o  inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n.385 (di seguito, il  «Testo  unico  bancario»)  dopo  l'entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 80 Provvedimento 
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la
          liquidazione  coatta  amministrativa  delle  banche,  anche
          quando ne  sia  in  corso  l'amministrazione  straordinaria
          ovvero la  liquidazione  secondo  le  norme  ordinarie,  se
          ricorrono  i  presupposti  indicati  nell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  [di   recepimento   della   direttiva
          2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20,  comma
          2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con  il
          medesimo procedimento indicato  nel  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   dei   commissari   straordinari   o    dei
          liquidatori. 
              3. Il decreto del Ministro del  tesoro  e  la  proposta
          della  Banca  d'Italia  sono  comunicati   dai   commissari
          liquidatori agli interessati, che  ne  facciano  richiesta,
          non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. 
              4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              5. Dalla data di  emanazione  del  decreto  cessano  le
          funzioni  degli  organi  amministrativi,  di  controllo   e
          assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
          fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
          e 94, comma 2. 
          6. Le banche non  sono  soggette  a  procedure  concorsuali
          diverse dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme
          della  presente  sezione;  per  quanto  non   espressamente
          previsto si  applicano,  se  compatibili,  le  disposizioni
          della legge fallimentare.»