Art. 168
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in
vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 80 Provvedimento
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la
liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche
quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se
ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma
2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonche' di ogni altro organo della banca. Sono
fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1,
e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni
della legge fallimentare.»