Art. 169 
 
                          Sostegno pubblico 
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure  di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca  acquirente  (di  seguito,  «l'Acquirente»)  di   attivita'   e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche'  di  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto»)
della banca in liquidazione  coatta  amministrativa,  nelle  seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro: 
    a) trasformazione in  crediti  di  imposta  delle  attivita'  per
imposte  anticipate  della  banca  posta   in   liquidazione   coatta
amministrativa,  anche  laddove  non   iscritte   nel   bilancio   di
quest'ultima; 
    b) trasformazione in  crediti  di  imposta  delle  attivita'  per
imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove  non  iscritte  nel
bilancio di quest'ultima; 
    c) concessione  all'Acquirente  di  garanzie  su  componenti  del
Compendio Ceduto; la  garanzia  dello  Stato  e'  gratuita,  a  prima
richiesta, incondizionata,  irrevocabile  ed  esplicita;  essa  copre
capitale,  interessi  e  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite; 
    d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti  non  siano
sufficienti. 
  2. Possono  essere  oggetto  della  trasformazione  in  crediti  di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 
    a) perdite  fiscali  non  ancora  computate  in  diminuzione  del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; 
    b)  importo  del  rendimento  nozionale  eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato  in  credito
d'imposta; 
    c) componenti reddituali di cui  all'articolo  1,  commi  1067  e
1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 
  3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 puo' essere  disposta  per  un  ammontare  complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui  al  comma  4.  Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo  43-bis  o  dall'articolo  43-ter   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.602,  ovvero  puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito
di impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione  del  sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di  100  milioni  di  euro  eventualmente  incrementati  secondo   le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di  garanzie,  il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair  value
delle garanzie stesse. 
  5. Il sostegno  pubblico  puo'  essere  concesso  a  seguito  della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei  dodici  mesi  successivi  a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata  dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del  singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino  a
un massimo di ulteriori dodici  mesi  previa  approvazione  da  parte
della Commissione europea. 
  6. Per far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal  presente  capo  e'
istituito nello stato di previsione  del  ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo di importo pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi'  essere  alimentato  con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione  degli  articoli
55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali
sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche  in  conto
residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su  risorse
gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  del  relativo  importo  per  la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo  84  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 136-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
              1. - 3. Omissis 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   1067   e   1068
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              «1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo  106,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   i   componenti
          reddituali  derivanti  esclusivamente   dall'adozione   del
          modello di rilevazione del fondo a copertura delle  perdite
          per perdite attese su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
          dell'International financial reporting standard  (IFRS)  9,
          iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
          IFRS 9, nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili
          dalla  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle
          societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
          d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per  il  restante
          90 per cento in quote costanti nei nove  periodi  d'imposta
          successivi. 
              1068. Per i soggetti di cui agli articoli  6  e  7  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i  componenti
          di cui al comma 1067  del  presente  articolo  relativi  ai
          crediti verso  la  clientela  sono  deducibili  dalla  base
          imponibile ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive per il 10  per  cento  del  loro  ammontare  nel
          periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9  e  per  il
          restante 90 per cento in quote costanti  nei  nove  periodi
          d'imposta successivi.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Si riporta il testo degli articoli  43-bis  e  43-ter
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602: 
              «Art. 43-bis Cessione dei crediti d'imposta 
              1. Le disposizioni degli articoli 69  e  70  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche  alle
          cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione
          dei redditi. Il cessionario  non  puo`  cedere  il  credito
          oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
          dell' articolo 44 sono dovuti al cessionario. 
              2. Ferma restando nei confronti  del  contribuente  che
          cede i crediti di  cui  al  comma  1  l'applicazione  delle
          disposizioni dell' articolo 43 , il cessionario risponde in
          solido con il contribuente fino a concorrenza  delle  somme
          indebitamente  rimborsate,  a  condizione  che  gli   siano
          notificati gli atti con i quali l'ufficio delle  entrate  o
          il centro di servizio procedono  al  recupero  delle  somme
          stesse. 
              3.  L'atto   di   cessione   deve   essere   notificato
          all'ufficio delle entrate o al centro di  servizio  nonche'
          al concessionario del servizio della riscossione presso  il
          quale e' tenuto il conto fiscale  di  cui  all'articolo  78
          commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.» 
              «Art. 43-ter Cessione delle eccedenze  nell'ambito  del
          gruppo 
              Le eccedenze dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  risultanti
          dalla dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'  o  enti
          appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
          in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello  stesso
          gruppo, senza l'osservanza delle  formalita'  di  cui  agli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'articolo 122  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  136  e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  38  del  predetto
          decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui  alla  lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136
          del 2015. 
              Si applicano le disposizioni del comma 2  dell'articolo
          43-bis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 55, 56  e  57  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.
          27: 
              «Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese 
              1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile  2019,
          n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28  giugno
          2019, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 44-bis.- (Cessione di crediti) 
              1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il
          31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati  nei  confronti
          di  debitori  inadempienti  a  norma  del  comma  5,   puo'
          trasformare in credito d'imposta le attivita'  per  imposte
          anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali
          non ancora computate in diminuzione del reddito  imponibile
          ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo
          del rendimento nozionale eccedente il  reddito  complessivo
          netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  non  ancora  dedotto  ne'
          fruito tramite credito d'imposta alla data della  cessione.
          Ai fini della determinazione delle perdite fiscali  non  si
          applicano i limiti di cui al secondo periodo  del  comma  1
          dell'articolo 84 del predetto testo unico.  Ai  fini  della
          trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al
          presente comma possono essere considerati per un  ammontare
          massimo non  eccedente  il  20%  del  valore  nominale  dei
          crediti ceduti. Ai fini del presente  articolo,  i  crediti
          ceduti possono essere considerati per  un  valore  nominale
          massimo pari a 2  miliardi  di  euro,  determinato  tenendo
          conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31  dicembre
          2020  dalle  societa'  tra  loro  legate  da  rapporti   di
          controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e
          dalle societa'  controllate,  anche  indirettamente,  dallo
          stesso  soggetto.  Le  attivita'  per  imposte   anticipate
          riferibili ai  componenti  sopra  indicati  possono  essere
          trasformate in credito d'imposta anche se non  iscritte  in
          bilancio. La trasformazione in  credito  d'imposta  avviene
          alla data  di  efficacia  della  cessione  dei  crediti.  A
          decorrere  dalla  data  di  efficacia  della  cessione  dei
          crediti, per il cedente: 
              a) non sono  computabili  in  diminuzione  dei  redditi
          imponibili le perdite di  cui  all'articolo  84  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  relative  alle  attivita'
          per imposte anticipate  complessivamente  trasformabili  in
          credito d'imposta ai sensi del presente articolo; 
              b) non sono deducibili  ne'  fruibili  tramite  credito
          d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
          reddito complessivo di cui all'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          relative   alle   attivita'    per    imposte    anticipate
          complessivamente  trasformabili  in  credito  d'imposta  ai
          sensi del presente articolo. 
              2. I crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
          non sono  produttivi  di  interessi.  Essi  possono  essere
          utilizzati, senza limiti di importo,  in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 43-bis o  dall'articolo  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
          d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi  e
          non concorrono alla formazione del reddito di  impresa  ne'
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive. 
              3.  La  trasformazione  delle  attivita'  per   imposte
          anticipate   in   crediti   d'imposta    e'    condizionata
          all'esercizio,   da   parte   della    societa'    cedente,
          dell'opzione  di  cui  all'articolo  11,   comma   1,   del
          decreto-legge  3  maggio  2016,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  2016,   n.   119.
          L'opzione, se non gia' esercitata, deve  essere  esercitata
          entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in  cui
          ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha  efficacia
          a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
          effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione  del  citato
          articolo 11 del decreto-legge n. 59 del  2016,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla   legge   n.   119   del   2016,
          nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  sono
          compresi  anche  le  attivita'   per   imposte   anticipate
          trasformabili in crediti d'imposta ai  sensi  del  presente
          articolo  nonche'  i  crediti  d'imposta  derivanti   dalla
          trasformazione  delle  predette   attivita'   per   imposte
          anticipate. 
              4. Il presente articolo non si applica a  societa'  per
          le quali sia stato accertato lo  stato  di  dissesto  o  il
          rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero  lo  stato  di
          insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
          del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di  cui
          al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              5.  Per  gli  effetti  del  presente  articolo,  si  ha
          inadempimento quando il mancato pagamento  si  protrae  per
          oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle cessioni di crediti tra  societa'  che  sono
          tra  loro  legate  da  rapporti  di  controllo   ai   sensi
          dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle  societa'
          controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto". 
              «Art. 56 Misure di  sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 
              1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
          e' formalmente riconosciuta come evento  eccezionale  e  di
          grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo  107
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2. Al fine di sostenere  le  attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari  previsti  dall'articolo
          106 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e degli  altri  soggetti  abilitati
          alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
          misure di sostegno finanziario: 
              a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
          accordati a fronte di anticipi su  crediti  esistenti  alla
          data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,  a  quella  di
          pubblicazione del presente decreto, gli importi  accordati,
          sia per la parte  utilizzata  sia  per  quella  non  ancora
          utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
          fino al 30 settembre 2020; 
              b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
          prima del 30 settembre 2020  i  contratti  sono  prorogati,
          unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza  alcuna
          formalita',  fino  al  30  settembre  2020  alle   medesime
          condizioni; 
              c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al  30
          settembre 2020 e il piano di  rimborso  delle  rate  o  dei
          canoni oggetto di sospensione  e'  dilazionato,  unitamente
          agli elementi accessori e senza alcuna formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
              3. La comunicazione prevista al comma  2  e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          di aver subito in  via  temporanea  carenze  di  liquidita'
          quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
          COVID-19. 
              4. Possono beneficiare delle misure di cui al  comma  2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
              a) per un importo pari  al  33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del  30  settembre  2020,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
              b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
          altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi
          del comma 2, lettera b); 
              c) per un importo pari al 33 per cento le singole  rate
          dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale  o
          dei canoni di leasing che siano in  scadenza  entro  il  30
          settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
          2, lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di  cui
          al comma 6 ha natura sussidiaria ed e'  concessa  a  titolo
          gratuito. La garanzia copre  i  pagamenti  contrattualmente
          previsti per interessi e  capitale  dei  maggiori  utilizzi
          delle linee di credito e dei prestiti,  delle  rate  o  dei
          canoni di  leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
          prorogati di  cui  al  comma  6.  Per  ciascuna  operazione
          ammessa alla garanzia viene accantonato,  a  copertura  del
          rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %  dell'importo
          garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 
              8. L'escussione della garanzia  puo'  essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing sospesi sino al  30  settembre
          2020. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
              9. Il Fondo di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
              10. Il soggetto creditore beneficiario  della  garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
              11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
          conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea
          prevista  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione  Europea.  Entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                
              «Art. 57 Supporto alla liquidita' delle imprese colpite
          dall'emergenza  epidemiologica   mediante   meccanismi   di
          garanzia 
              1. Al fine di supportare la  liquidita'  delle  imprese
          colpite dall'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  le
          esposizioni assunte da Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,
          anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima   perdita   su
          portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli
          altri soggetti autorizzati all'esercizio  del  credito  che
          concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle  imprese
          che hanno sofferto una  riduzione  del  fatturato  a  causa
          della citata emergenza, operanti in settori individuati con
          decreto ministeriale ai sensi  del  comma  2  del  presente
          articolo, e che non hanno accesso alla garanzia  del  Fondo
          di cui all'art. 2, comma 100,  lett.  a),  della  legge  23
          dicembre 1996,  n.  662,  possono  essere  assistite  dalla
          garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata
          in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  fino  ad  un
          massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, e'
          a  prima  domanda,  orientata  a  parametri   di   mercato,
          esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con  la
          normativa di riferimento dell'Unione europea. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, sono stabiliti criteri, modalita'  e  condizioni
          per la concessione della garanzia di cui al comma  1  e  la
          relativa procedura  di  escussione  e  sono  individuati  i
          settori nei quali operano le imprese di  cui  al  comma  1,
          assicurando comunque  complementarieta'  con  il  Fondo  di
          garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. 
              3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con  una
          dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno  2020.
          E' autorizzata allo  scopo  l'istituzione  di  un  apposito
          conto corrente di tesoreria. La  gestione  del  Fondo  puo'
          essere affidata a societa' a capitale interamente  pubblico
          ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione  del  fondo,  sul
          quale sono versate le commissioni che la Cassa  depositi  e
          prestiti paga per  l'accesso  alla  garanzia,  puo'  essere
          incrementata anche mediante  versamento  di  contributi  da
          parte  delle   amministrazioni   statali   e   degli   enti
          territoriali. Le commissioni  e  i  contributi  di  cui  al
          presente comma sono versati all'entrata del bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati al Fondo. 
              4. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»