Art. 169
Sostegno pubblico
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attivita' e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche' di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto»)
della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per
imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta
amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di
quest'ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per
imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel
bilancio di quest'ultima;
c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del
Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato e' gratuita, a prima
richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre
capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano
sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito
d'imposta;
c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e
1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 puo' essere disposta per un ammontare complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito
di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair value
delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico puo' essere concesso a seguito della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino a
un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte
della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo e'
istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi' essere alimentato con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali
sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto
residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse
gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 84 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 136-bis.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. - 3. Omissis
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1067 e 1068
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di
cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti
reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite
per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai
crediti verso la clientela sono deducibili dalla base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il
restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi
d'imposta successivi.»
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo degli articoli 43-bis e 43-ter
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 43-bis Cessione dei crediti d'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle
cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione
dei redditi. Il cessionario non puo` cedere il credito
oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell' articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che
cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell' articolo 43 , il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato
all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche'
al concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78
commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»
«Art. 43-ter Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo
Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti
dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti
appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso
gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto
decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136
del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
43-bis.»
- Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 57 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27:
«Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese
1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 44-bis.- (Cessione di crediti)
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il
31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti
di debitori inadempienti a norma del comma 5, puo'
trasformare in credito d'imposta le attivita' per imposte
anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali
non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo
del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne'
fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si
applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al
presente comma possono essere considerati per un ammontare
massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei
crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti
ceduti possono essere considerati per un valore nominale
massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e
dalle societa' controllate, anche indirettamente, dallo
stesso soggetto. Le attivita' per imposte anticipate
riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in
bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene
alla data di efficacia della cessione dei crediti. A
decorrere dalla data di efficacia della cessione dei
crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita'
per imposte anticipate complessivamente trasformabili in
credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai
sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
non sono produttivi di interessi. Essi possono essere
utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e
non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte
anticipate in crediti d'imposta e' condizionata
all'esercizio, da parte della societa' cedente,
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata
entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui
ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia
a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha
effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016,
nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono
compresi anche le attivita' per imposte anticipate
trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte
anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per
le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per
oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono
tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa'
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto".
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre
2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 57 Supporto alla liquidita' delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di
garanzia
1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese
colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le
esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
anche nella forma di garanzie di prima perdita su
portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese
che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa
della citata emergenza, operanti in settori individuati con
decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente
articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata
in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un
massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, e'
a prima domanda, orientata a parametri di mercato,
esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni
per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la
relativa procedura di escussione e sono individuati i
settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo puo'
essere affidata a societa' a capitale interamente pubblico
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul
quale sono versate le commissioni che la Cassa depositi e
prestiti paga per l'accesso alla garanzia, puo' essere
incrementata anche mediante versamento di contributi da
parte delle amministrazioni statali e degli enti
territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»