Art. 170 Cessione del compendio 1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che: a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione; b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario; c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e le altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto; d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180; e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario. 2. La Banca d'Italia attesta che: a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse; b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto piu' conveniente, in conformita' al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato; c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione. 3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 23 Nozione di controllo 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: «Art. 52 Trattamento degli azionisti e dei creditori 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato: a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili; b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 90, comma 2, e 96-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Art. 90 Liquidazione dell''attivo 1. Omissis 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parita' di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorita'.» e dopo le parole: «risultanti dallo stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo. Omissis.» «Art. 96-bis Interventi 1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie; b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti; c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti. 1-bis. I sistemi di garanzia: a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a: a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della lettera a) ; c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. 1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. 1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.