Art. 170
Cessione del compendio
1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio
Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di
sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le
quali la Banca d'Italia attesta che:
a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e
organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi
attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei
propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un
anno dall'acquisizione;
b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta
amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e
le altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo
unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno
pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto
pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,
anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia
dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai
sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano
state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la
Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di
trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente, in conformita' al quadro normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo
termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal
paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 23 Nozione di controllo
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste,
anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa',
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di
clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto
il potere di esercitare l'attivita' di direzione e
coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli
2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:
«Art. 52 Trattamento degli azionisti e dei creditori
1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo
determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di
seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite
quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni,
anche non computate nel capitale regolamentare, nonche'
dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale
primario di classe 1, con conseguente estinzione dei
relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata
nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi
dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli
elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita'
ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di
perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli
elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte,
in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i
debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono
convertiti in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le
restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni
computabili nel capitale primario di classe 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 90, comma 2, e
96-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385:
«Art. 90 Liquidazione dell''attivo
1. Omissis
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di
favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione
puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota
di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto
della parita' di trattamento dei creditori e del loro
ordine di priorita'.» e dopo le parole: «risultanti dallo
stato passivo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto
dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi
dell'articolo 87. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole
passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti
previsti dal comma 7 del medesimo articolo.
Omissis.»
«Art. 96-bis Interventi
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro
succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, le
loro succursali extracomunitarie;
b) delle succursali italiane delle banche
extracomunitarie aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie
aderenti.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'
indicati negli articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei
casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche
italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie; per le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa a
un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se
e' intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di
appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione
delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in
operazioni di cessione di attivita', passivita', aziende,
rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se il costo
dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo
quanto ragionevolmente prevedibile in base alle
informazioni disponibili al momento dell'intervento,
dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare
interventi nei confronti di banche italiane e succursali
italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato
di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180.
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce
modalita' e condizioni degli interventi di cui al comma
1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria
dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri
presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare
l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla
banca ai sensi della lettera a) ;
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo
che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile,
dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi
previsti dalla legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera
d), puo' essere effettuato, se la Banca d'Italia ha
accertato che:
a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180] e comunque non ne
sussistono le condizioni; e
b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di
versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo
96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha
effettuato un intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera
d), le banche aderenti gli forniscono senza indugio, se
necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse
pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
meno del 25 per cento del livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a
meno di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo
96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso livello
stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessita'
di effettuare il rimborso di depositi protetti.
1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui
all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non e'
raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono
riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.